Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24348/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso il 08/07/2021. Il ricorrente ha dedotto due motivi principali: 1) nullità per omessa notifica dell'avviso di udienza al secondo difensore nominato (Avv. Filippo Caruso), richiamando art. 324 c.6 c.p.p. e art. 178 c.p.p.; 2) mancata o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza sarebbe dovuta essere della Procura presso il Tribunale di Verona (per residenza fiscale e sedi societarie), con riferimento anche ad art. 16 c.p.p. e disposizioni del D.Lgs. n.74/2000.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Sul primo motivo (omessa notifica al secondo difensore) ha escluso la nullità assoluta: trattandosi di nullità a regime intermedio, questa era sanata poiché il difensore presente non aveva eccepito in udienza; la doglianza dunque non è stata accolta. Sul secondo motivo (incompetenza territoriale) ha invece accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna motivazione articolata sulla competenza territoriale neppure con riferimento al reato associativo (mancanza di precisazione sul luogo di consumazione). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 c. 6 c.p.p.

    Riferito in relazione alla disciplina del riesame; la Corte ha trattato la questione dell'omessa notifica dell'udienza al difensore e ha ritenuto che la nullità prevista non fosse assoluta se non eccepita in udienza dal difensore presente.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità; la Corte ha comunque applicato la giurisprudenza consolidata distinguendo le nullità assolute da quelle a regime intermedio e la loro possibile sanatoria.

  • art. 16 c.p.p.

    Citando principi sulla territorialità e competenza, il motivo sottolineava la necessità di valutare la competenza per luogo di residenza fiscale e sede delle società; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale in merito alla competenza territoriale.

  • art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

    Norma del decreto legislativo citata dal ricorrente nel contesto della materia fiscale/penale; la Corte non entra nel merito sostanziale ma considera rilevante il richiamo ai connotati territoriali della fattispecie.

  • art. 18 D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle contestazioni fiscali; utilizzato per argomentare la necessità di una chiara determinazione del luogo della condotta ai fini della competenza.

  • art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.

    Norma sulle ragioni di cassazione per violazione di legge; il ricorso invocava questa lettera per denunciare violazioni nella applicazione delle norme penali e procedurali, questione ritenuta fondata in parte dalla Corte.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato per le forme di trattazione del ricorso (procedura telematica e modalità straordinarie introdotte dal decreto); la Corte ha proceduto secondo tali forme.

  • art. 182 comma 2 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella distinzione tra nullità sanabili e insanabili nel procedimento camerale: omessa notifica ad uno dei difensori può essere sanata se non eccepita in udienza.

  • art. 97 comma 4 c.p.p.

    Citato in relazione alla nomina del difensore d'ufficio e alla possibilità che questi eccepisca la nullità in udienza; elemento usato per spiegare la sanabilità della mancata notifica.

  • art. 324 comma 5 c.p.p.

    Norma invocata quale criterio di rinvio: la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Monza ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Omessa notifica dell'udienza a uno dei due difensori: si configura generalmente come nullità a regime intermedio e può essere sanata se non eccepita in udienza dal difensore presente o dal difensore d'ufficio; pertanto è essenziale eccepire tempestivamente in udienza per far valere la nullità.
  • Sulla competenza territoriale il giudice deve fornire motivazione specifica e articolata: occorre indicare i luoghi rilevanti della consumazione delle singole condotte e spiegare come questi si colleghino alla contestazione, specie quando è dedotta un'associazione o più reati con luoghi diversi; la mancanza di tale analisi può portare all'annullamento e al rinvio.
  • Quando più reati sono contestati (reato fine e reato associativo), il Tribunale deve esaminare separatamente il profilo territoriale per ciascuna fattispecie o spiegare perché un luogo prevale sugli altri ai fini della competenza.
  • Le conclusioni del Procuratore Generale in sede di legittimità possono richiedere l'annullamento parziale (ad esempio limitatamente a questioni di competenza); la Corte può accogliere parzialmente il ricorso anche se non tutte le censure sono fondate.
  • In ricorsi per cassazione che impugnano provvedimenti camerali, è determinante verificare sia le condizioni formali (avvisi e difesa) sia la completezza della motivazione sui profili di merito/processuali essenziali (come la competenza territoriale).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.