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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09655/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per la detenzione di sostanza stupefacente ritenuta finalizzata a un uso illecito, con contestazione della valutazione compiuta dai giudici di merito circa la destinazione della sostanza. La doglianza, secondo la Corte, si risolveva nella richiesta di una nuova lettura del compendio probatorio e in una critica alla motivazione già esaminata e disattesa nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a contestare il giudizio di responsabilità e la valutazione logica delle prove sulla finalizzazione illecita della sostanza detenuta, riproponendo censure già vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, coerente con gli elementi acquisiti e priva di manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare il giudizio di responsabilità e la valutazione del materiale probatorio, senza individuare reali vizi di legittimità della motivazione.
  • La critica che ripropone questioni già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito non è idonea a superare la soglia di ammissibilità quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente, giuridicamente corretta e priva di manifeste incongruenze.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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