Cassazione Penale, Sentenza n. 24517/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento che le ha inflitto la pena (1 anno e 6 mesi di reclusione e € 500 di multa) e, soprattutto, la confisca obbligatoria - anche per equivalente - del profitto del reato determinato in € 738.000,11. La difesa deduce l'illegalità della confisca per violazione del principio di proporzionalità, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 7/2025: sostiene che la confisca, avendo natura sanzionatoria, va commisurata alla capacità patrimoniale e reddituale del soggetto e che, nel caso concreto, la ricorrente versa in assoluto disagio economico (incapienza), tanto che il sequestro preventivo non ha potuto essere eseguito
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato non rientra tra quelli consentiti avverso una sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.: la ricorrente non denuncia che la misura confiscatoria sia estranea all'ordinamento o applicata al di fuori delle condizioni di legge (illegalité nel senso tecnico richiesto), ma contesta la proporzionalità della confisca rispetto alla sua capacità economica (illegittimità o questione di fatto). La Corte ha inoltre osservato che l'accoglimento della censura richiederebbe valutazioni di fatto sull'incapienza della ricorrente, materia non sindacabile in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento e a versare € 3.000 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma del codice penale che punisce l'accesso abusivo a sistemi informatici; citata come uno dei reati contestati all'imputata
Norma del codice penale che disciplina la frode informatica; anch'essa uno dei reati per i quali è stato patteggiato
art. 240, comma 2, n. 1-bis, cod. pen.
Disposizione che prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato, anche per equivalente; applicata dal GIP nella misura oggetto di censura
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: è ammesso solo per vizio di legge 'di illegalità' della sanzione o misura e non per censure di merito o di illegittimità che richiedano sindacato del fatto
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la disciplina dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte l'ha invocata per dichiarare inammissibile il motivo dedotto
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; è stata applicata per la condanna alle spese e alla sanzione alla cassa delle ammende
art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1-bis cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate per la trattazione in camera di consiglio e per la mancata richiesta di discussione orale; citate nella fase di formazione del collegio
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi di 'illegalità' della sanzione o misura intesa come totale estraneità al sistema normativo; le censure che riguardano la proporzionalità o l'eccessività della sanzione, quando richiedano apprezzamenti di fatto o una valutazione concreta della capacità economica del condannato, sono in genere inammissibili
- La distinzione tra 'illegalità' e 'illegittimità' è cruciale: l'illegalità (che ammette il ricorso) comporta che la misura sia del tutto priva di fondamento normativo o applicata fuori dai casi previsti dalla legge; la mera violazione di principi di proporzionalità o di motivazione configura invece, di norma, un'illegittimità o un vizio di merito non rimediabile in cassazione contro il patteggiamento
- Questioni relative all'incapienza del condannato o alla effettiva sproporzione della confisca rispetto alla situazione patrimoniale sono valutazioni di fatto; per farle valere è necessario il sindacato del giudice di merito (es. nel corso del giudizio di merito, con richieste istruttorie o impugnazioni ammesse), non la cassazione contro il patteggiamento
- Se la difesa vuole ottenere una verifica della proporzionalità della confisca in casi assimilabili, è consigliabile sollevare la questione in sede di merito (oppure proporre gli specifici rimedi previsti prima della conclusione del patteggiamento), o qualificare la doglianza in termini tali da far emergere un reale profilo di 'illegalità' (ad es. impugnare la sussistenza della fattispecie normativa di confiscabilità), ovvero valutare eventuali rimedi costituzionali quando la norma applicata sia in contrasto con principi costituzionali
- In sede difensiva, è utile documentare tempestivamente la reale situazione patrimoniale e le ragioni che hanno reso inefficace il sequestro preventivo, utilizzando gli strumenti probatori previsti dal rito per evitare che la questione sia poi considerata esclusivamente come fatto non sindacabile in cassazione
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