Sentenza del 20/10/2016 n. 21285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso IVA di lire 2.189.905.000, richiesto da S.R. s.r.l. nella dichiarazione IVA del periodo indicato come (XXXXX) e poi azionato dalla cessionaria. La CTP aveva respinto la domanda; la CTR della Liguria, sulla base di una CTU, aveva riconosciuto soltanto 855.849,00 euro a titolo di capitale. In Cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) omessa pronuncia sulle domande, riproposte in appello, per gli interessi sul rimborso e per gli interessi anatocistici; 2) violazione dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1282 c.c., sostenendo che gli interessi decorressero dal novantesimo giorno dalla richiesta; 3) violazione degli artt. 1224 e 1283 c.c., sostenendo il diritto agli interessi anatocistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la ricorrente aveva indicato in modo autosufficiente le domande sulle quali la CTR non si era pronunciata e l’esame del fascicolo ne ha confermato la proposizione. La CTR aveva deciso soltanto sul capitale, omettendo di statuire sugli interessi e sull’anatocismo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, senza esame nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Come risulta evidente il giudice tributario ha omesso di pronunciare sulle domande in questione, essendosi limitato a statuire solo in ordine alla spettanza del capitale corrispondente al rimborso richiesto.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte. Se decide soltanto sul capitale e omette le autonome domande relative agli interessi, incorre in omissione di pronuncia.
Massime di principio
- Quando una parte ripropone in appello domande autonome e pertinenti alla controversia, il giudice deve decidere ciascuna di esse; pronunciarsi solo su una parte della pretesa può integrare omissione di pronuncia.
- Nel ricorso per cassazione fondato su un’omissione di pronuncia, il ricorrente deve indicare con sufficiente autosufficienza il contenuto delle domande asseritamente ignorate. La Corte può verificare il fatto processuale esaminando gli atti.
- Se viene accolto il motivo che denuncia l’omessa pronuncia, le questioni di merito dipendenti — qui il diritto e la decorrenza degli interessi e degli interessi anatocistici — possono restare assorbite e venire decise dal giudice di rinvio.
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