Cassazione Civile, Ordinanza n. 29435/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo in cui il creditore, poi surrogato da un soggetto mandatario della cessionaria del credito, chiedeva l'ammissione al passivo per un credito derivante da un finanziamento originariamente concesso nel 2008 e da una successiva operazione del 2010 con cui, secondo la banca, la somma mutuata era stata destinata a estinguere il precedente debito e a garantire il credito con ipoteca. Il tribunale aveva ammesso il credito ma solo in chirografo, ritenendo che l'atto del 2010 non integrasse un vero mutuo bensì una mera modifica del rapporto precedente, e comunque che l'ipoteca fosse revocabile per pregiudizio ai creditori. In cassazione la ricorrente principale censurava la qualificazione del contratto del 2010 come pactum de non petendo e sosteneva che il mutuo fosse perfezionato con la disponibilità giuridica della somma, anche se immediatamente impiegata per estinguere un debito pregresso. Il fallimento proponeva ricorso incidentale lamentando, da un lato, la nullità del mutuo solutorio per difetto di causa e, dall'altro, la revocabilità o inefficacia della garanzia ipotecaria; in subordine invocava l'art. 64 l.fall. per l'inefficacia dell'ipoteca come atto gratuito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso incidentale, facendo applicazione del principio delle Sezioni Unite sul c.d. mutuo solutorio: il contratto di mutuo si perfeziona quando la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se poi immediatamente destinata a estinguere debiti pregressi, e tale destinazione non incide sulla validità del mutuo né lo trasforma in pactum de non petendo. Ha invece accolto nei limiti indicati il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la revocatoria ordinaria dell'ipoteca richiede la prova del pregiudizio concreto arrecato a creditori preesistenti, prova che il tribunale non aveva adeguatamente svolto. Il secondo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte integralmente vittoriosa nel merito. Ne consegue la cassazione del decreto impugnato nei limiti dell'accoglimento e il rinvio al giudice di merito per il riesame della sola questione della revocatoria della garanzia e delle conseguenti ammissioni al passivo.
Norme richiamate
Il mutuo si perfeziona con la consegna della cosa data a mutuo, intesa anche come disponibilità giuridica della somma; l'utilizzo immediato delle somme per estinguere debiti pregressi non esclude il perfezionamento del contratto.
Richiamati dal fallimento per sostenere la nullità del secondo finanziamento, ma la Corte esclude che la destinazione solutoria delle somme integri di per sé violazione di norme imperative o illiceità causa.
Evocato come parametro di possibile elusione del mutuo fondiario, ma la Corte non accoglie la tesi della nullità per violazione della disciplina del mutuo fondiario.
Può fondare l'inefficacia di atti a titolo gratuito, ma nel caso concreto il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte vittoriosa nel merito.
Consente al curatore di eccepire l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le regole della revocatoria ordinaria.
Attribuisce al curatore il potere di opporre fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito e l'inefficacia del titolo o della prelazione invocata.
La revocatoria ordinaria richiede la prova dell'eventus damni e, per gli atti successivi al sorgere del credito, anche della preesistenza delle ragioni creditorie pregiudicate.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere gli effetti della qualificazione del titolo come mutuo rispetto agli interessi e alla prelazione ipotecaria.
Richiamato in motivazione come indice della legittimità, in generale, dell'uso del credito per la ristrutturazione del debito.
Richiamato in motivazione a conferma che l'ordinamento prevede finanziamenti destinati al riequilibrio di esposizioni pregresse.
Massime di principio
- Il mutuo è validamente perfezionato quando la somma mutuata entra nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche se il contratto prevede che la somma sia immediatamente impiegata per estinguere debiti pregressi verso lo stesso mutuante.
- La destinazione delle somme mutuate al pagamento di passività anteriori non incide, di regola, sulla causa o sulla validità del mutuo: tale destinazione è un atto ulteriore e distinto dal contratto, rilevante eventualmente solo sul piano della revocatoria o dell'inefficacia verso i creditori.
- Un'operazione di mutuo solutorio non può essere automaticamente degradata a semplice dilazione del debito o a pactum de non petendo; occorre distinguere il momento genetico del mutuo dall'eventuale atto dispositivo con cui il mutuatario utilizza la provvista.
- La revocatoria ordinaria dell'ipoteca concessa dal debitore richiede la prova concreta dell'eventus damni, cioè del pregiudizio arrecato a creditori anteriori, della loro preesistenza e dell'effettivo aggravamento dell'insufficienza patrimoniale; non basta la sola affermazione che la garanzia abbia attribuito una posizione preferenziale.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può far valere l'inefficacia del titolo o della garanzia invocata dal creditore, ma i presupposti sostanziali dell'azione revocatoria restano quelli dell'art. 2901 c.c. e devono essere rigorosamente provati.
- L'eccezione o il ricorso incidentale proposto da chi è risultato pienamente vittorioso nel merito è inammissibile se non c'è una soccombenza su cui fondare l'interesse all'impugnazione.
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