Cassazione Penale, Sentenza n. 37056/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 22/03/2022 che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Imperia del 18/06/2021. Il motivo unico del ricorso era la violazione di norme processuali e il difetto di motivazione: il processo si era svolto nonostante la Pavani fosse, incolpevolmente, priva di conoscenza del procedimento a causa del mutamento del domicilio eletto il 26/01/2017 (comunicato alla Polizia di Stato di Sanremo) e nonostante le notifiche fossero state effettuate al difensore di ufficio nominato successivamente all'elezione di domicilio, per cui la ricorrente sosteneva di essere assente inconsapevole e che non sussisteva la certezza della conoscenza della "vocatio in iudicium".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite e la giurisprudenza secondo cui il processo in absentia richiede l'effettività della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la ritualità formale delle notifiche (anche ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.) non è di per sé sufficiente a dimostrare tale conoscenza. Il giudice doveva verificare la presenza di atti positivi che dimostrassero la effettiva conoscenza della "vocatio in ius" o la volontaria sottrazione al processo; in assenza di tali elementi, l'istanza di rescissione doveva essere accolta. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, revocato la sentenza del Tribunale di Imperia del 18/06/2021 nei confronti di Pavani Fabiana e disposto la trasmissione degli atti al medesimo tribunale per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 629-bis, comma terzo c.p.p.
Norme richiamate
La riforma ha posto il sistema processuale incentrato sull'effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato, limitando il valore assoluto della ritualità formale delle notificazioni
Secondo la Corte, disciplina il caso in cui il giudice, non avendo la certezza che la mancata partecipazione sia per libera determinazione, deve disporre la notifica personale tramite polizia giudiziaria; evidenzia l'esigenza di accertare l'effettiva conoscenza
Consente di procedere quando vi sia la "volontaria sottrazione" alla conoscenza del procedimento; la Corte interpreta questa norma in senso restrittivo richiedendo condotte positive e comprovate di elusione
Prevede la possibilità di notifica al difensore quando non è possibile eseguire la notifica al domicilio eletto o dichiarato; la Corte chiarisce che tale notifica rituale non garantisce da sola la certezza della conoscenza dell'imputato
art. 629-bis c.p.p., comma terzo
Norma richiamata per stabilire la procedura da seguire dopo la revoca del giudicato: la Cassazione ha disposto il nuovo giudizio secondo le previsioni di tale articolo
Massime di principio
- Il processo in absentia richiede la prova dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della vocatio in ius; la mera ritualità della notifica non è sufficiente
- L'elezione di domicilio effettuata in fase di indagini non sostituisce la necessità di una notifica efficace dell'atto introduttivo del giudizio nel luogo indicato
- Le notifiche effettuate al difensore di ufficio, soprattutto se nominato dopo l'elezione di domicilio, non escludono automaticamente che l'imputato sia stato "assente inconsapevole"
- Per procedere nonostante l'ignoranza del processo occorre dimostrare condotte positive e comprovate di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento
- Se il giudice non ha la certezza che l'assenza sia volontaria, deve disporre la notifica personale tramite la polizia giudiziaria
- In pratica, nelle situazioni analoghe è essenziale verificare date e modalità di elezione/dichiarazione di domicilio, la tempistica e il destinatario delle notifiche, e la sussistenza di elementi probatori che attestino la conoscenza o la volontaria elusione da parte dell'imputato
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