Cassazione Penale, Sentenza n. 33054/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma per ricettazione per omesso avviso dell'udienza d'appello al difensore di fiducia. Si deduce nullità ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.: l'avviso di fissazione dell'udienza del 21/12/2020 era stato notificato via PEC il 09/11/2020 all'Avv. Carlo Testa invece che all'effettivo difensore Avv. Carlo Testa Piccolomini; perciò né il difensore né l'imputato avrebbero avuto notizia dell'udienza.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte accerta che la PEC erroneamente inviata all'Avv. Carlo Testa venne dallo stesso inoltrata il 10/11/2020 all'Avv. Carlo Testa Piccolomini, il quale quindi venne effettivamente a conoscenza dell'udienza; nonostante ciò il difensore non comparve né fece valere il vizio nel corso del giudizio. Sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.119/2004) il vizio è una nullità di natura "intermedia" sanabile e deducibile nei termini ordinari; non essendo stata fatta valere nel corso del processo, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Perciò il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La nullità relativa alla notificazione di atti processuali (rappresentanza) è di ordine generale a regime intermedio; può essere sanata quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell'atto.
La notificazione ad una persona diversa dal destinatario può dar luogo a nullità assoluta se il vizio consiste nella mancata consegna dell'atto al soggetto legittimato; ma se il destinatario venne comunque a conoscenza, la nullità assume natura diversa (intermedia).
La mancata comparizione del difensore comunque informato implica la rinuncia alla rilevazione della nullità e la sanatoria del vizio.
Stabilisce i termini e le modalità per far valere le nullità deducibili nel corso del processo; le nullità di regime intermedio devono essere dedotte nei termini previsti.
Disciplina le nullità assolute insanabili; la fattispecie non rientra in tali ipotesi.
La parte ha interesse all'osservanza della norma lesiva per poter far valer la nullità; se vi è interesse poteva far valere il vizio nel corso del giudizio.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Sentenza Sezioni Unite
Precisazione giurisprudenziale che quando la notificazione perviene a persona diversa ma il destinatario viene comunque a conoscenza dell'atto, la nullità è sanabile e non può essere fatta valere ex novo in Cassazione se non sollevata tempestivamente.
Costituzione
Riferimento al principio della ragionevole durata del processo usato per argomentare contro ammissioni tardive di nullità che prolungherebbero ingiustificatamente il procedimento.
Massime di principio
- La notificazione inviata a soggetto diverso dal difensore di fiducia non determina automaticamente una nullità insanabile: se il difensore effettivo è venuto comunque a conoscenza dell'atto, il vizio è di natura sanabile.
- Se il difensore, pur avendo conoscenza dell'udienza o dell'atto, non compare né fa valere il vizio nei termini del processo, la norma si considera sanata per rinuncia e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
- Le nullità di regime intermedio (art. 178 comma 1 lett. c) devono essere dedotte tempestivamente nel corso dei gradi di merito secondo le regole di procedura (art. 180 e art. 184 c.p.p.); dilazionare la loro deduzione fino alla Cassazione è inammissibile.
- Quando si riceve una notifica destinata ad altro soggetto, è prudente inoltrarla/accertarne la ricezione e, se si è parte interessata, far valere immediatamente il vizio nel processo per evitare la sua sanatoria per mancata deduzione.
- Utilizzare la strategia di far valere nullità processuali solo a decisione presa può essere considerato strumentale e comportare sanzioni (inammissibilità e condanne per spese e ammende).
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