Cassazione Penale, Sentenza n. 34767/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. per reati già dichiarati colpevoli con sentenze irrevocabili (sentenza Corte d'assise d'appello Reggio Calabria 9/5/2001 irrevocabile 3/2/2023; sentenza Corte d'assise d'appello Reggio Calabria 25/6/2003 irrevocabile 7/6/2004). Il ricorrente ha dedotto la sussistenza dei requisiti della continuazione in ragione della prossimità temporale tra i fatti (tentato omicidio di Libri e omicidio di Zindato), dell'identità degli esecutori materiali, dell'uso della stessa arma e del comune contesto di guerra di mafia; ha poi sottolineato che la continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione tra l'omicidio Tommasello (15/9/1985) e il tentato omicidio Libri (29/4/1987), mentre l'omicidio Zindato (7/11/1986) si colloca temporalmente tra i due delitti già uniti, ragione per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare la loro unitarietà nel quadro della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e assorbente: ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione. Motivo: il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente valutato e motivato rispetto al riconoscimento in sede di cognizione della continuazione tra reati cui si riferisce la domanda, attribuendo apoditticamente la decisione della cognizione a una "scelta imputativa del PM" senza fornire logica e sufficiente motivazione. La Cassazione ha richiamato il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare o contraddire senza motivazione le valutazioni irretrattabili del giudice della cognizione e deve applicare il principio della continuazione anche per "gruppi" di reati cronologicamente prossimi o con un reato collocato nell'intervallo temporale tra reati già uniti.
Norme richiamate
Disposizione che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione di riconoscimento della continuazione; interpretata nel senso che il giudice dell'esecuzione deve valutare la domanda tenendo conto delle valutazioni già compiute in sede di cognizione e motivare puntualmente se intende discostarsene
Norma sostanziale relativa al concorso di reati/continuazione (criterio della unitarietà del disegno criminoso); interpretata come presupposto per il riconoscimento della continuazione quando i reati siano espressione di un unico disegno criminoso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); usate per censurare la mancata valutazione e la carenza motivazionale del giudice dell'esecuzione
C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183 (giurisprudenza)
Richiamata in relazione alla necessità di rimessione per nuovo giudizio in diversa composizione quando la sentenza va annullata e il procedimento riaperto
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve tener conto e motivare rispetto alle valutazioni già compiute dal giudice della cognizione: non può ignorare un riconoscimento di continuazione già formato senza adeguata e logica motivazione.
- La continuazione può essere riconosciuta anche per 'gruppi' di reati: se due reati sono già stati uniti per continuazione e un terzo si colloca temporalmente tra essi o è cronologicamente prossimo, il terzo va valutato alla luce dell'unicità del disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto che contrastino con accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.
- Quando il giudice dell'esecuzione intende discostarsi dalla valutazione cognitiva (es. sulla esistenza dell'unico disegno criminoso), deve fornire una motivazione specifica e confrontarsi con il quadro probatorio e giuridico già accertato.
- I fattori tipicamente rilevanti per la ricostruzione della continuazione includono: prossimità temporale, identità degli autori, uso della stessa arma, e inserimento in medesimo contesto criminoso (ad es. conflitto mafioso); la valutazione complessiva di tali elementi deve essere esplicitata dal giudice.
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