Cassazione Civile, Ordinanza n. 06720/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Nel giudizio di merito un condominio aveva ottenuto dal Tribunale la condanna dell'ex amministratrice al risarcimento di euro 33.284,21 per asserito inadempimento del contratto di mandato, sulla base di una consulenza contabile che aveva rilevato prelievi ingiustificati dal conto corrente condominiale, il pagamento di un compenso contrattuale superiore a quello deliberato dall'assemblea e il trattenimento ingiustificato di acconti versati dai condomini. La Corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 116, comma 1, c.p.c. per asserita omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti allegati alla consulenza tecnica d'ufficio e di pagamenti effettuati dal conto corrente condominiale, nonché di un indebito prelievo compiuto dalla precedente amministratrice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la violazione dell'art. 366, n. 3 c.p.c., perché il ricorso non offriva una esposizione sommaria dei fatti funzionale ai motivi, ma riproduceva in modo pedissequo e sovrabbondante lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio; dall'altro, il difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., perché l'unico motivo non formulava una specifica questione di diritto ma mirava a ottenere dalla Cassazione un nuovo esame dei fatti, come se fosse un terzo grado di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell'ulteriore importo pari al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamo del vizio denunciato, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non formulava una vera questione di diritto e tendeva a un nuovo esame del merito.
Il ricorso deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa funzionale ai motivi; la pedissequa riproduzione del pregresso svolgimento processuale integra inammissibilità.
È necessaria la specifica indicazione del motivo e della questione di diritto; la doglianza che sollecita un terzo grado di merito è inammissibile per difetto di specificità.
La censura di violazione della valutazione della prova non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
È richiamata la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, all'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile un'esposizione sommaria dei fatti di causa che sia davvero funzionale alla censura, non una mera riproduzione del percorso processuale precedente.
- Il motivo di ricorso deve contenere una specifica questione di diritto e non può trasformare la Corte di cassazione in un giudice di terzo grado chiamato a riesaminare il merito e le risultanze istruttorie.
- La dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione dei documenti o delle prove, se la censura è in sostanza rivolta al merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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