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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44258/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello n. 153/06.02.2024 che li ha condannati a tre anni per A) incendio doloso (art. 423 c.p.) del 26.12.2019 del ristorante di proprietà di Niko di Briciola Arianna e degli arredi conferiti dal socio Sogos Giovanni; B) ottenimento dell'indennizzo assicurativo (art. 642 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: vizio di motivazione per omissione di specifica indicazione degli elementi indiziari (art. 192 c.p.p.), richiesta di riqualificazione del fatto da incendio doloso a reato meno grave (art. 424 c.p.), mancata considerazione delle assoluzioni pregresse e del ruolo/ interesse del terzo socio Sogos, errori valutativi sulle riprese video e sulle possibilità di accesso al locale, carenza di motivazione sull'elemento psicologico del reato (consapevolezza del pericolo per la pubblica incolumità), travisamento probatorio circa i movimenti nel locale e censura sul bilanciamento delle circostanze e sulla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio; inoltre censura della statuizione civile provvisionale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha confermato la congruità della motivazione della Corte d'appello, ritenendo correttamente valutati indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti (incremento della polizza pochi giorni prima dell'incendio; dissidio con il socio Sogos; minacce di asporto degli arredi; presenza esclusiva degli imputati poco prima dell'incendio; impossibilità logica dell'intervento di terzi in breve tempo; disattivazione dolosa dei sensori due settimane prima; risultanze dei Vigili del Fuoco sulla propagazione e pericolosità dell'incendio). Ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica in termini di incendio doloso con pericolo per la pubblica incolumità e la concorrenza materiale con il reato di cui all'art. 642 c.p. Ha escluso la sindacabilità della quantificazione della provvisionale in sede di legittimità. Ha confermato la legittimità del bilanciamento delle circostanze e della valutazione della recidiva. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione alla parte civile Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. della somma di euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen.

    Attribuita la fattispecie di incendio doloso aggravato quando l'incendio presenti rapida propagazione, vasta estensione e difficoltà di spegnimento tali da creare pericolo per la pubblica incolumità; la Corte ha ritenuto sussistenti tali requisiti sulla base delle risultanze dei Vigili del Fuoco.

  • art. 424 cod. pen.

    I ricorrenti chiedevano la riqualificazione in reato meno grave (incendio senza pericolo per la pubblica incolumità), ma la Corte ha ritenuto che i presupposti per tale rideterminazione non fossero sussistenti alla luce della dinamica e delle risultanze tecniche.

  • art. 642 cod. pen.

    Contestato come mezzo per conseguire l'indennizzo assicurativo: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato (distruzione e richiesta indennizzo) e la concorrenza materiale tra i reati (incendio e frode assicurativa).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiesto dai ricorrenti per ottenere la specifica indicazione degli indizi valutati: la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse comunque congrua e che gli indizi chiave fossero indicati e valutati come gravi, precisi e concordanti.

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimento alla regola della concisa esposizione dei motivi in sentenza: la Corte di legittimità ha ricordato che le ragioni contrarie possono considerarsi implicitamente disattese quando incompatibili con la ricostruzione adottata dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese a carico dei ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese della parte civile.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione al giudizio sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha valutato le circostanze attenuanti e la recidiva, ritenendo corretta la prevalenza della recidiva rispetto alle attenuanti generiche.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva qualificata; la Corte ha applicato tale principio nel bilanciamento delle circostanze.

  • art. 84 cod. pen.

    Richiamata la nozione di reato complesso: la Corte ha escluso che si tratti di reato complesso, ritenendo invece la concorrenza materiale di più reati.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Richiamato per l'aggravante quando il mezzo usato (incendio) ha creato pericolo per la pubblica incolumità, incidendo nella valutazione del fatto unico che integra più fattispecie.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non basta proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: il ricorso è inammissibile se la motivazione del giudice di merito, pur concisa, risulta coerente e non manifestamente illogica.
  • Quando si contesta la motivazione per omessa indicazione degli indizi (art. 192 c.p.p.), occorre dimostrare che manchino del tutto gli elementi decisivi o che la motivazione sia contraddittoria; la mera divergenza interpretativa non è sufficiente.
  • Per la riqualificazione del fatto da incendio doloso (art. 423) a reato meno grave (art. 424) è necessario mostrare l'assenza dei requisiti tecnici (rapida propagazione, vastità, difficoltà di spegnimento e pericolo per la pubblica incolumità) desunti da accertamenti tecnici; le risultanze dei Vigili del Fuoco sono rilevanti e difficilmente sindacabili in Cassazione.
  • La valutazione della responsabilità e del movente può fondarsi su una serie di indizi collegati (aumenti di polizza, dissidi con terzi, presenza degli imputati prima dell'evento, impossibilità logica di intervento di terzi): l'insieme coerente di indizi può reggere la condanna anche in assenza di prova diretta.
  • In Cassazione non è sindacabile la determinazione dell'importo della provvisionale civile quando la quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e nella prevedibilità del danno.
  • In tema di recidiva e bilanciamento delle circostanze, è necessario contestare specificamente la motivazione del giudice di merito; il principio che impedisce la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata è spesso decisivo sul trattamento sanzionatorio.

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