Cassazione Penale, Sentenza n. 44258/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello n. 153/06.02.2024 che li ha condannati a tre anni per A) incendio doloso (art. 423 c.p.) del 26.12.2019 del ristorante di proprietà di Niko di Briciola Arianna e degli arredi conferiti dal socio Sogos Giovanni; B) ottenimento dell'indennizzo assicurativo (art. 642 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: vizio di motivazione per omissione di specifica indicazione degli elementi indiziari (art. 192 c.p.p.), richiesta di riqualificazione del fatto da incendio doloso a reato meno grave (art. 424 c.p.), mancata considerazione delle assoluzioni pregresse e del ruolo/ interesse del terzo socio Sogos, errori valutativi sulle riprese video e sulle possibilità di accesso al locale, carenza di motivazione sull'elemento psicologico del reato (consapevolezza del pericolo per la pubblica incolumità), travisamento probatorio circa i movimenti nel locale e censura sul bilanciamento delle circostanze e sulla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio; inoltre censura della statuizione civile provvisionale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha confermato la congruità della motivazione della Corte d'appello, ritenendo correttamente valutati indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti (incremento della polizza pochi giorni prima dell'incendio; dissidio con il socio Sogos; minacce di asporto degli arredi; presenza esclusiva degli imputati poco prima dell'incendio; impossibilità logica dell'intervento di terzi in breve tempo; disattivazione dolosa dei sensori due settimane prima; risultanze dei Vigili del Fuoco sulla propagazione e pericolosità dell'incendio). Ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica in termini di incendio doloso con pericolo per la pubblica incolumità e la concorrenza materiale con il reato di cui all'art. 642 c.p. Ha escluso la sindacabilità della quantificazione della provvisionale in sede di legittimità. Ha confermato la legittimità del bilanciamento delle circostanze e della valutazione della recidiva. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione alla parte civile Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. della somma di euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Attribuita la fattispecie di incendio doloso aggravato quando l'incendio presenti rapida propagazione, vasta estensione e difficoltà di spegnimento tali da creare pericolo per la pubblica incolumità; la Corte ha ritenuto sussistenti tali requisiti sulla base delle risultanze dei Vigili del Fuoco.
I ricorrenti chiedevano la riqualificazione in reato meno grave (incendio senza pericolo per la pubblica incolumità), ma la Corte ha ritenuto che i presupposti per tale rideterminazione non fossero sussistenti alla luce della dinamica e delle risultanze tecniche.
Contestato come mezzo per conseguire l'indennizzo assicurativo: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato (distruzione e richiesta indennizzo) e la concorrenza materiale tra i reati (incendio e frode assicurativa).
Richiesto dai ricorrenti per ottenere la specifica indicazione degli indizi valutati: la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse comunque congrua e che gli indizi chiave fossero indicati e valutati come gravi, precisi e concordanti.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Riferimento alla regola della concisa esposizione dei motivi in sentenza: la Corte di legittimità ha ricordato che le ragioni contrarie possono considerarsi implicitamente disattese quando incompatibili con la ricostruzione adottata dal giudice di merito.
Norma richiamata per la condanna alle spese a carico dei ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese della parte civile.
Richiamato in relazione al giudizio sul trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello ha valutato le circostanze attenuanti e la recidiva, ritenendo corretta la prevalenza della recidiva rispetto alle attenuanti generiche.
Richiamato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva qualificata; la Corte ha applicato tale principio nel bilanciamento delle circostanze.
Richiamata la nozione di reato complesso: la Corte ha escluso che si tratti di reato complesso, ritenendo invece la concorrenza materiale di più reati.
Richiamato per l'aggravante quando il mezzo usato (incendio) ha creato pericolo per la pubblica incolumità, incidendo nella valutazione del fatto unico che integra più fattispecie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non basta proporre una ricostruzione alternativa dei fatti: il ricorso è inammissibile se la motivazione del giudice di merito, pur concisa, risulta coerente e non manifestamente illogica.
- Quando si contesta la motivazione per omessa indicazione degli indizi (art. 192 c.p.p.), occorre dimostrare che manchino del tutto gli elementi decisivi o che la motivazione sia contraddittoria; la mera divergenza interpretativa non è sufficiente.
- Per la riqualificazione del fatto da incendio doloso (art. 423) a reato meno grave (art. 424) è necessario mostrare l'assenza dei requisiti tecnici (rapida propagazione, vastità, difficoltà di spegnimento e pericolo per la pubblica incolumità) desunti da accertamenti tecnici; le risultanze dei Vigili del Fuoco sono rilevanti e difficilmente sindacabili in Cassazione.
- La valutazione della responsabilità e del movente può fondarsi su una serie di indizi collegati (aumenti di polizza, dissidi con terzi, presenza degli imputati prima dell'evento, impossibilità logica di intervento di terzi): l'insieme coerente di indizi può reggere la condanna anche in assenza di prova diretta.
- In Cassazione non è sindacabile la determinazione dell'importo della provvisionale civile quando la quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e nella prevedibilità del danno.
- In tema di recidiva e bilanciamento delle circostanze, è necessario contestare specificamente la motivazione del giudice di merito; il principio che impedisce la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata è spesso decisivo sul trattamento sanzionatorio.
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