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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32793/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione limitata alla responsabilità per fuga e omissione di soccorso (art. 189, commi 6 e 7 C.d.S.). Il ricorrente denunciava vizio di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) per la mancata valutazione della corresponsabilità della persona offesa nella causazione del sinistro e per la mancata considerazione delle concrete circostanze di tempo e luogo (sera, strada non illuminata, lampione spento, bicicletta senza dispositivi di illuminazione). Sosteneva che il ciclista viaggiava di fianco e non dietro, che l'imputato aveva avvertito solo un colpo senza vedere il ciclista, e che la sentenza di merito aveva fondato la responsabilità su una supposizione. In subordine il ricorrente rilevava la prescrizione del reato (fatto del 14/12/2016).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che il motivo fosse sostanzialmente fondato su censura di fatto irrilevante rispetto alla configurabilità del reato di omissione di soccorso. Ha confermato che l'obbligo di prestare assistenza nasce dal semplice verificarsi di un incidente riconducibile al comportamento dell'utente della strada e non dall'accertamento di un reato. Ha valutato correttamente gli elementi probatori (danno al parabrezza, materiale fotografico, proiezione della persona offesa sul veicolo) come indicativi del fatto che l'imputato doveva rendersi conto dell'urto e del concreto rischio di lesioni. Alla luce di ciò è stata ritenuta integrata la coscienza e volontà almeno in forma eventuale rispetto all'obbligo di fermarsi e prestare assistenza. Condanna alle spese e pagamento di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 189 Codice della Strada

    L'art. 189 C.d.S. punisce gli incidenti stradali con conseguenze per le persone e prevede la fuga (comma 6) e l'omissione di soccorso (comma 7). La Corte interpreta le norme distinguendo la funzione della norma sulla fuga (identificazione e ricostruzione del sinistro) da quella sull'omissione di soccorso (tutela della persona ferita). Per il comma 6 è sufficiente un incidente riconducibile al comportamento dell'agente idoneo a produrre lesioni; per il comma 7 occorre l'esistenza di un effettivo bisogno di assistenza, valutabile oggettivamente e la responsabilità è punibile anche a titolo di dolo eventuale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 4, n. 34356, 25/11/2020; Sez. 4, n. 21049, 06/04/2018; Sez. 4, n. 6306, 15/01/2008; Sez. 4, n. 23177, 15/03/2016; Sez. 4, n. 34335, 03/06/2009; Sez. 4, n. 17220, 06/03/2012; Sez. 6, n. 21414, 12/03/2013; Sez. 4, n. 5416, 25/11/1999; Sez. 4, Sent. n. 14610, 30/01/2014

    La giurisprudenza consolidata precisa che l'obbligo di soccorso non dipende dall'accertamento di responsabilità penale ma dal verificarsi dell'incidente riconducibile al comportamento dell'utente della strada; l'elemento soggettivo può essere costituito dal dolo eventuale; l'assistenza va intesa in senso ampio (aiuto materiale o morale) e chi afferma l'insussistenza del reato deve dimostrare l'adeguatezza dell'assistenza eventualmente prestata; il mancato soccorso è valutabile sulla base di elementi oggettivi percepibili dall'investitore prima dell'allontanamento.

Massime di principio

  • L'obbligo di fermarsi e prestare assistenza nasce dal semplice verificarsi di un incidente riconducibile al comportamento del conducente, indipendentemente dall'accertamento di una colpa penale nella causazione dell'investimento.
  • Per i reati di fuga (comma 6) e omissione di soccorso (comma 7) dell'art. 189 C.d.S. sussistono due profili distinti: il primo mira all'identificazione e ricostruzione del sinistro, il secondo alla protezione della persona ferita; entrambi possono configurarsi anche con dolo eventuale.
  • La valutazione della responsabilità penale non può limitarsi a mere supposizioni: tuttavia, elementi oggettivi come danni vistosi al veicolo (es. parabrezza danneggiato), fotografie e modalità della collisione possono legittimamente far ritenere che l'investitore dovesse rendersi conto dell'urto e del bisogno di assistenza.
  • Circostanze aggravanti come scarsa illuminazione o mancanza di dispositivi sul velocipede possono spiegare la dinamica civile o concorrente ma non escludono automaticamente l'obbligo di fermarsi; la possibile concorrenza di colpa della vittima va considerata, ma non elimina l'obbligo di soccorso se l'incidente è riconducibile al comportamento dell'investitore.
  • Il giudice richiede che chi invoca l'insussistenza del reato dimostri l'effettiva adeguatezza dell'assistenza prestata (se invocata) o l'assenza di bisogno obiettivamente percepibile prima dell'allontanamento.
  • La questione della prescrizione deve essere dedotta e valorizzata tempestivamente e valutata alla luce della data del fatto e delle interruzioni; non costituisce di per sé motivo di inammissibilità del ricorso se il motivo è sostanzialmente incentrato su elementi di fatto già ritenuti irrilevanti dalla Cassazione.

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