Cassazione Civile, Ordinanza n. 18322/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Le contribuenti impugnavano dinanzi ai giudici tributari distinti avvisi di accertamento relativi a IMU e TASI per gli anni 2012-2017, notificati in relazione a immobili di loro proprietà. Deducevano, in sintesi: vizi formali degli atti, perché sarebbero state notificate copie cartacee di atti digitali prive di sottoscrizione o di valida attestazione di conformità agli originali; mancanza di un formale provvedimento e quindi difetto di notificazione; insussistenza dei presupposti della pretesa perché i primi atti impositivi non si sarebbero perfezionati; illegittima duplicazione dell’imposizione. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo che le ricorrenti avessero contestato solo profili formali, che il giudice tributario non potesse dichiarare illegittimi atti amministrativi se non nei limiti dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, e che i provvedimenti di convalida/ratifica fossero compatibili con i principi amministrativi. In Cassazione le contribuenti hanno censurato tale impostazione: con il primo motivo hanno denunciato nullità della sentenza per erronea applicazione delle norme sul processo tributario e difetto di motivazione sul potere del giudice di caducare gli atti; con il secondo hanno dedotto omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato perfezionamento dell’iter amministrativo dei primi avvisi e alla conseguente impossibilità di convalidarli; con il terzo hanno lamentato violazione degli artt. 23 e 23-bis del Codice dell’amministrazione digitale per mancanza di sottoscrizione e attestazione di conformità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la tesi della CTR secondo cui il giudice tributario non avrebbe competenza a dichiarare illegittimi gli atti impositivi, salvo il potere di disapplicare atti generali o regolamenti illegittimi. Ha affermato che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, diretto anche al sindacato sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo, nei limiti delle ragioni dedotte dal contribuente. Di conseguenza la CTR avrebbe dovuto esaminare specificamente i vizi formali denunciati in ricorso e riproposti in appello, non potendo arrestarsi alla sola affermazione di compatibilità astratta dei provvedimenti di convalida con i principi del diritto amministrativo. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
La Corte esclude che tale norma delimiti in modo così ampio il potere del giudice tributario da impedirgli di scrutinare la legittimità degli atti impositivi impugnati; il richiamo alla disapplicazione riguarda gli atti generali o regolamenti illegittimi, ma non esclude il sindacato sui singoli provvedimenti tributari.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la validità delle copie cartacee di documenti informatici prive di sottoscrizione o di adeguata attestazione di conformità.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della formazione e notificazione degli atti digitali trasfusi in copia cartacea senza idonea conformità all'originale.
Massime di principio
- Il processo tributario ha natura di giudizio di impugnazione-merito: il giudice non si limita ad eliminare l’atto, ma deve verificare la legittimità dell’avviso impugnato e, nei limiti del devolutum, può sostituire il proprio accertamento a quello dell’ente impositore.
- Il giudice tributario deve esaminare specificamente tutti i motivi di impugnazione dedotti dal contribuente, compresi i vizi formali dell’atto e del procedimento; non può rigettare la domanda sulla base di un generico richiamo alla competenza o alla compatibilità astratta dell’atto con i principi amministrativi.
- La regola sulla disapplicazione degli atti generali illegittimi non esclude il sindacato del giudice tributario sui singoli atti impositivi impugnati, quando la contestazione riguardi la loro legittimità formale e sostanziale.
- Se la decisione di merito omette l’esame delle specifiche censure dedotte contro l’atto impositivo, la sentenza è cassabile per erronea impostazione del perimetro del giudizio tributario e per difetto di effettivo scrutinio delle doglianze.
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