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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32790/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un difensore aveva ottenuto dal Tribunale la liquidazione del proprio compenso per l'assistenza prestata in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. In primo grado, però, il tribunale aveva utilizzato i parametri previsti per i procedimenti di volontaria giurisdizione invece di quelli propri dei giudizi contenziosi ordinari. Proposta opposizione avverso il decreto di liquidazione, il tribunale accoglieva l'opposizione ma dichiarava irripetibili le spese del giudizio di opposizione, sul presupposto che il Ministero non si fosse costituito in resistenza. Il ricorrente ha quindi denunciato in cassazione la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la mancata opposizione della controparte non esclude la soccombenza e non giustifica, di per sé, né la declaratoria di irripetibilità né la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. può essere derogato solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c., ma nel caso concreto il provvedimento impugnato non richiamava alcuna delle ipotesi legali di compensazione o esclusione delle spese. La sola contumacia della parte resistente non è sufficiente a escludere la soccombenza, che va valutata in base al dato oggettivo della necessità del processo per l'accertamento del diritto. Perciò la decisione è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    stabilisce il principio di soccombenza: la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese di lite, salvo diversa previsione di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la deroga al principio di soccombenza solo nei casi previsti dalla norma, mediante esclusione o compensazione delle spese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato come base della proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La mancata costituzione o contumacia della parte soccombente non basta, da sola, a giustificare la compensazione o la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
  • La soccombenza va accertata in senso oggettivo, avendo riguardo alla necessità del processo per l'accertamento del diritto azionato, e non alla sola presenza di contestazioni formali della controparte.
  • La compensazione delle spese è legittima solo se il giudice indica uno dei presupposti previsti dalla legge; in difetto, la statuizione sulle spese è viziata.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole ordinarie sulle spese processuali, salvo specifiche deroghe di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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