Cassazione Penale, Sentenza n. 45517/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativa alla ritenuta inapplicabilita dell'art. 18-bis della legge n. 69/2005 (motivi facoltativi di rifiuto) e dei relativi artt. 18 e 24. In sintesi: il ricorrente ha dedotto che i fatti del MAE coincidono con quelli per i quali ha ottenuto condanna in Italia (dinanzi alla Corte d'appello di Venezia, sentenza non ancora irrevocabile e pendente ricorso per cassazione), che e integrato e residente in Italia (vita familiare, compagna e figlia, procedura di riconoscimento asilo in corso) e che, percio, doveva applicarsi la disciplina di differimento/condizionamento della consegna (art. 19 e art. 24) per poter scontare la pena o essere processato/eseguito in Italia. Inoltre si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente escluso l'applicabilita delle cause di rifiuto perche il ricorrente e cittadino della Guinea.
La decisione
Il ricorso e stato parzialmente accolto: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato la causa ad altra Sezione della stessa Corte perche accerti, alla luce dei principi della Corte costituzionale n. 178/2023 e delle modifiche normative recenti, se sussistono i presupposti per applicare la disciplina di cui all'art. 19 (consegna subordinata alla condizione che la persona, dopo il processo, sia rinviata in Italia per scontare la pena o la misura). La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i profili relativi al doppio processo/doppia incriminazione e alla litispendenza internazionale, sulla base della diversa collocazione temporale e geografica dei fatti. Ha invece accolto la censura relativa alla erronea esclusione di applicabilita dell'art. 19 per ragioni di cittadinanza, disponendo il nuovo accertamento sul radicamento e integrazione del ricorrente in Italia. Il ricorso avverso l'ordinanza cautelare di rigetto della sostituzione della misura custodiale e stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 18-bis
Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunita di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalita della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante
La Corte richiede una valutazione fattuale dell'effettiva e legittima residenza o dimora e del grado di integrazione per verificare l'eventuale rifiuto o condizionamento della consegna; l'accertamento e di merito e deve considerare i criteri indicati nel testo normativo
Se il mandato di arresto europeo e stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato puo essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione
La norma consente, anche per cittadini stranieri legittimamente residenti o dimoranti continuativamente per almeno cinque anni, la consegna condizionata all'esecuzione della pena in Italia; la Corte deve valutare il radicamento e l'integrazione del soggetto senza escludere l'operativita per motivi di nazionalita
Prevede la possibilita per la Corte d'appello di differire la consegna per consentire l'espletamento di procedimenti o l'espiazione di pene in Italia; si tratta di una valutazione di opportunita discrezionale che richiede motivazione, ma e sottratta a sindacato approfondito di legittimita quando adeguatamente motivata
legge 10 agosto 2023, n. 103 e d.lgs. n. 10 del 2021 (novellizzazione prescrizioni su MAE e misure)
Hanno introdotto modifiche che rendono piu stringente l'obbligo di accertamento del radicamento e di integrazione per i cittadini di Stati terzi; rilevo l'introduzione del comma 2-bis all'art. 18-bis e modifiche all'art. 19, applicabili ai casi processuali
Sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2023
Ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 18-bis che escludeva la possibilita di rifiutare la consegna per cittadini di Stati terzi legittimamente e effettivamente residenti e ha stabilito che la Corte d'appello deve valutare l'esistenza di residenza/dimora legittima ed il grado di integrazione sulla base di criteri indicati dalla Corte di giustizia europea
Decisione quadro 2002/584/GAI (richiamata)
Quadro europeo che informa l'interpretazione delle norme nazionali sul mandato di arresto europeo e sulle garanzie fondamentali, richiamato nella motivazione costituzionale
Legge n. 354 del 1975, art. 4-bis (ordinamento penitenziario)
Richiamato rispetto alla natura della pena da espiare e al possibile trattamento carcerario inframurario; utile per valutare ricadute esecutive in caso di condanna irrevocabile
Massime di principio
- La sussistenza del cosiddetto bis in idem o della litispendenza internazionale richiede che i fatti contestati siano sostanzialmente gli stessi quanto a tempo e luogo; differenze temporali o geografiche possono far escludere la coincidenza tra procedimenti
- La cittadinanza del soggetto non esclude di per se l'applicazione della disciplina che consente di subordinare o rifiutare la consegna: il giudice deve verificare fattualmente la legittima ed effettiva residenza o dimora e il grado di integrazione (legami familiari, lavorativi, durata e stabilita della presenza, rispetto delle norme sul soggiorno, adempimenti fiscali/contributivi)
- L'art. 24 (differimento della consegna per permettere processi o espiazione in Italia) e una valutazione discrezionale che richiede motivazione adeguata ma e poco sindacabile in sede di legittimita quando motivata sul piano dell'opportunita e della prevenzione del rischio di fuga
- Nei procedimenti cautelari connessi al MAE il ricorso per cassazione e ammissibile solo per vizi di legge (inesistenza della motivazione o motivazione apparente); doglianze di merito o valutazioni logiche della motivazione sono inammissibili in sede di legittimita
- Quando il mandato e 'processuale' trova applicazione la disciplina specifica (art. 19 secondo comma) che puo prevedere la consegna condizionata alla successiva esecuzione della pena in Italia; il giudice di esecuzione deve accertare caso per caso se il rimedio e applicabile
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