Cassazione Penale, Sentenza n. 3146/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna penale per contumacia e vizi nella notifica della citazione in appello. Il ricorrente deduceva: 1) illegittima dichiarazione di contumacia per impossibilita' a partecipare a causa di espulsione e mancato rilascio del visto di reingresso; 2) violazione delle norme sullo stato di irreperibilita' (artt. 159 e 160 c.p.p.), poiche' il decreto di irreperibilita' non sarebbe stato rinnovato e le ricerche non ripetute, nonche' la citazione in appello sarebbe stata notificata al difensore come domiciliatario quando il ricorrente aveva eletto domicilio nella propria residenza; 3) violazione dell'art. 143 c.p.p. per mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha dichiarato il primo motivo (contestazione della contumacia per causa di forza maggiore) inammissibile perche' manifestamente infondato e perche' non dedotto in appello; ha invece accolto il secondo motivo ritenendo viziata la notifica della citazione in appello (notifica al difensore come domiciliatario nonostante il ricorrente avesse eletto domicilio presso la propria residenza), con conseguente nullita' assoluta della notifica ai sensi della giurisprudenza sul tema e dell'art. 179 c.p.p.; il terzo motivo e' stato assorbito. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamato per il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato la non esecutivita' della sentenza di appello e disposto la remissione in liberta' e la rinnovazione delle notifiche
Norma sullo stato di irreperibilita'; la corte valuta la corretta applicazione delle regole e la necessita' di rinnovare le ricerche prima di ritenere perdurante l'irreperibilita'
art. 160, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle regole procedurali per la citazione in presenza di irreperibilita' e delle modalita' di notificazione
Norma sulla necessita' di garantire la comprensione degli atti all'imputato (traduzione); la questione e' stata ritenuta secondaria e assorbita nel caso concreto
Applicata di fatto per affermare che la mancata notifica idonea della citazione, o la notifica in forma tale da impedire la conoscenza effettiva dell'atto, integra nullita' assoluta e insanabile
Richiamato in contrapposizione: la violazione meramente formale delle modalita' di esecuzione della notifica puo' essere sanata; qui invece la Corte ha ritenuto che si trattasse di una nullita' assoluta non sanabile
Massime di principio
- La dichiarazione di contumacia puo' essere impugnata, ma se l'impedimento non e' stato comunicato al giudice di primo grado e la questione non e' stata posta in appello, la relativa censura puo' risultare inammissibile in Cassazione.
- Se l'imputato ha eletto domicilio e la notifica della citazione in appello avviene a persona diversa (es. difensore) in modo tale da precludere la conoscenza effettiva dell'atto, questa produce nullita' assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.; la nullita' assoluta non e' sanabile con l'art. 184 c.p.p.
- Prima di ritenere valida la notifica attraverso domiciliatario, occorre verificare concretamente che non sia stata impedita la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; la semplice effettuazione formale della notifica non basta se il destinatario aveva eletto domicilio altrove.
- Le questioni relative alla traduzione e alla comprensione degli atti (art. 143 c.p.p.) restano rilevanti, ma possono essere assorbite se il vizio principale riguarda l'irritazione procedurale della notifica e la conseguente lesione del diritto di difesa.
- In casi di vizi gravi nella notificazione che incidono sull'effettiva conoscenza del processo, la Corte puo' annullare la sentenza di merito e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
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