Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33932/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia al ricorso. Ha escluso l'applicazione del quarto comma dell'art. 391 c.p.c. e ha quindi liquidato le spese del giudizio in favore della controricorrente, ponendole a carico della ricorrente. La Corte ha inoltre precisato che la decisione di estinzione non era conforme alla proposta, sicché non si applicava l'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia tra vicini riguardava una condanna, confermata in appello, all'arretramento di una costruzione ritenuta edificata in violazione delle norme sulle distanze legali. I soccombenti nei gradi di merito hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Prima della decisione, la difesa dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, chiedendo anche la compensazione delle spese. La controricorrente ha depositato memoria dichiarando di non accettare la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto che non trovasse applicazione la disciplina richiamata per la rinuncia, pur in presenza di atto di rinuncia non accettato dalla controparte, dichiarando comunque l'estinzione del giudizio e liquidando le spese.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso la responsabilità aggravata e la relativa disciplina, osservando che la decisione di estinzione non era conforme alla proposta del consigliere relatore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    è richiamato per escludere l'applicazione dell'art. 96, commi terzo e quarto, in quanto l'estinzione pronunciata non coincideva con la proposta formulata nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio può essere dichiarato estinto anche se la parte controricorrente non accetta la rinuncia, fermo restando il regime delle spese.
  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di estinzione non esclude la condanna del rinunciante al pagamento delle spese in favore della parte resistente, salvo diversa disciplina applicabile nei casi previsti dalla legge.
  • La disciplina sanzionatoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non si applica automaticamente alla pronuncia di estinzione, dovendosi verificare la conformità della decisione alla proposta del procedimento camerale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.