Cassazione Civile, Ordinanza n. 33932/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia al ricorso. Ha escluso l'applicazione del quarto comma dell'art. 391 c.p.c. e ha quindi liquidato le spese del giudizio in favore della controricorrente, ponendole a carico della ricorrente. La Corte ha inoltre precisato che la decisione di estinzione non era conforme alla proposta, sicché non si applicava l'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia tra vicini riguardava una condanna, confermata in appello, all'arretramento di una costruzione ritenuta edificata in violazione delle norme sulle distanze legali. I soccombenti nei gradi di merito hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Prima della decisione, la difesa dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, chiedendo anche la compensazione delle spese. La controricorrente ha depositato memoria dichiarando di non accettare la rinuncia.
Norme richiamate
la Corte ha ritenuto che non trovasse applicazione la disciplina richiamata per la rinuncia, pur in presenza di atto di rinuncia non accettato dalla controparte, dichiarando comunque l'estinzione del giudizio e liquidando le spese.
la Corte ha escluso la responsabilità aggravata e la relativa disciplina, osservando che la decisione di estinzione non era conforme alla proposta del consigliere relatore.
è richiamato per escludere l'applicazione dell'art. 96, commi terzo e quarto, in quanto l'estinzione pronunciata non coincideva con la proposta formulata nel procedimento camerale.
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio può essere dichiarato estinto anche se la parte controricorrente non accetta la rinuncia, fermo restando il regime delle spese.
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di estinzione non esclude la condanna del rinunciante al pagamento delle spese in favore della parte resistente, salvo diversa disciplina applicabile nei casi previsti dalla legge.
- La disciplina sanzionatoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non si applica automaticamente alla pronuncia di estinzione, dovendosi verificare la conformità della decisione alla proposta del procedimento camerale.
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