Cassazione Penale, Sentenza n. 33022/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. L'unico motivo lamenta la violazione dell'art. 304 c.p.p.: in particolare si contesta che il differimento dell'udienza disposto il 14/11/2019 (fino al 30/01/2020), richiesto dal nuovo difensore per consentire lo studio degli atti, sia stato computato come causa di sospensione del termine di durata della custodia. I ricorrenti sostengono che quel differimento era motivato ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a) c.p.p. (richiesta della difesa) e quindi non sospende il decorso del termine ai sensi del comma 6, con conseguente decorrenza del termine massimo della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. La Corte ha precisato il principio di diritto: il semplice rinvio disposto "su richiesta della difesa" non autorizza automaticamente a superare il limite massimo fissato dall'art. 304, comma 6 (doppio del termine di fase); il superamento di tale limite è giustificabile soltanto nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 (cioè per mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati). Nel caso concreto il Tribunale non ha verificato e motivato se il differimento del 14/11/2019 rientrasse nella fattispecie della lettera b), perciò la decisione è stata annullata e rimandata per nuovo esame secondo il principio enunciato.
Norme richiamate
Attribuisce competenza al Tribunale quale giudice ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; richiamato per contestualizzare il procedimento
Stabilisce i termini di durata della custodia cautelare in rapporto allo stato e grado del procedimento; fornisce i termini base che possono essere sospesi o prorogati
"Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)"
Disciplina le cause di sospensione e i limiti di aumento dei termini; la giurisprudenza e la Corte evidenziano che il limite massimo (comma 6) può essere superato solo se il rinvio rientra nella lettera b) del comma 1 (assenza o mancata partecipazione del difensore che privi l'imputato dell'assistenza)
Collega altre cause di sospensione o proroga del termine; richiamato nel quadro del sistema normativo sui termini
Norma richiamata per l'indicazione del giudice competente al rinvio disposto dalla Cassazione
art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.
Richiamata per inquadrare la natura del procedimento (reati di criminalità organizzata) che ha inciso sul raddoppio del termine di fase ai sensi dell'art. 304, comma 2
Massime di principio
- Il semplice rinvio d'udienza "su richiesta della difesa" non legittima automaticamente il superamento del limite massimo dei termini di custodia cautelare fissato dall'art. 304, comma 6; occorre verificare se il rinvio rientri nelle ipotesi eccezionali della lettera b) comma 1 (assenza o mancata partecipazione del difensore che privi l'imputato dell'assistenza).
- Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata il termine di fase può essere raddoppiato ai sensi dell'art. 304, comma 2, ma anche questo limite non può essere astrattamente oltrepassato senza che sussista una causa di sospensione rilevante ai sensi delle norme (in particolare la lettera b)).
- Il giudice che decide sulla durata della custodia cautelare deve motivare specificamente quali cause di sospensione o proroga considera operative e se tali cause consentono o meno il superamento dei limiti di cui al comma 6 dell'art. 304.
- La difesa, se intende che un rinvio sia computato come causa idonea a sospendere i termini in modo da far superare i limiti, dovrebbe documentare chiaramente le ragioni che lo configurano come fattispecie assimilabile alla lettera b) (ad es. impedimento del difensore che determina la privazione dell'assistenza), altrimenti il rinvio potrebbe essere considerato imputabile alla difesa e non sospensivo ai fini del termine massimo.
- In presenza di dubbi sul computo dei termini, la parte interessata può sollevare il tema per evitare che la mancata verifica motivata del giudice determini un errore destinato all'annullamento in sede di legittimità.
Testo integrale
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