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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33813/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti sanitari, addetti a turni in ambito ospedaliero, hanno agito per ottenere il riconoscimento come orario di lavoro del tempo necessario a indossare e togliere la divisa e a effettuare le consegne di fine turno, chiedendo la retribuzione di 20 minuti per ogni turno svolto negli ultimi cinque anni. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello è stata confermata la decisione, ritenendo non provato che il tempo di vestizione/svestizione non fosse già ricompreso nelle timbrature e che fosse dovuto un ulteriore prolungamento retribuito. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: (i) violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato le buste paga e i fogli presenza; (ii) violazione degli artt. 115, 116 e 432 c.p.c. e dell'art. 11 del CCIA, sostenendo che quel richiamo contrattuale riguardasse solo le consegne e che il tempo tuta potesse essere liquidato equitativamente, anche alla luce del successivo CCNL 21 maggio 2018, art. 27.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha ribadito che, in ambito sanitario, il tempo di vestizione/svestizione e quello di passaggio delle consegne possono integrare orario di lavoro retribuibile; ha quindi censurato l'impostazione del giudice di merito nella parte in cui non ha verificato in concreto se tali tempi fossero già inclusi e remunerati nelle timbrature e nelle buste paga. Il giudice del rinvio dovrà accertare se il sistema di rilevazione presenze e la retribuzione percepita abbiano già compensato integralmente tali attività e, in caso negativo, quantificare il tempo dovuto e il relativo trattamento economico.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle risultanze documentali e il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione della prova documentale e presuntiva.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'asserita errata considerazione di documenti e questioni in appello.

  • art. 432 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la possibilità di una liquidazione equitativa del credito da lavoro.

  • art. 11 CCIA

    Esaminato dalla Corte d'appello in relazione al tempo di scambio consegne; la Cassazione rileva che il problema centrale è verificare se il tempo tuta e le consegne siano già stati compresi e remunerati.

  • art. 27 CCNL 21 maggio 2018

    Indicato dai ricorrenti come parametro sopravvenuto utile alla liquidazione equitativa del tempo tuta.

  • direttiva 2003/88/CE

    Richiamata come parametro di coerenza della giurisprudenza nazionale sulla nozione di orario di lavoro.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro sanitario, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa, quando imposto dalle esigenze del servizio e da prescrizioni di sicurezza e igiene, può costituire orario di lavoro retribuibile anche in assenza di una previsione collettiva espressa.
  • Anche il tempo di passaggio delle consegne tra turni, quando funzionale alla continuità assistenziale e alla presa in carico del paziente, rientra nella prestazione lavorativa e merita autonoma remunerazione.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a verificare astrattamente l'esistenza del tempo tuta o delle consegne, ma deve accertare in concreto se tali tempi siano già inclusi nel sistema di rilevazione presenze e nella retribuzione corrisposta.
  • Quando il lavoratore allega l'omessa remunerazione di specifici tempi accessori della prestazione, deve essere provato il fatto costitutivo del credito e, in particolare, la quantificazione del tempo ulteriore richiesto; tuttavia il giudice deve anche confrontare le timbrature con le buste paga per verificare se vi sia stata già integrale compensazione.
  • In materia di orario di lavoro, la qualificazione del tempo di vestizione/svestizione come tempo lavorativo dipende dalla funzione imposta agli indumenti e dalle modalità organizzative del datore, potendo l'eterodirezione risultare anche implicitamente dalla natura dell'abbigliamento e dalle esigenze del servizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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