Cassazione Penale, Sentenza n. 15971/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 09/10/2025 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro il rigetto dell'istanza di permesso premio. La questione centrale riguardava la validità della revoca della rinuncia al reclamo: il detenuto aveva originariamente depositato, presso l'ufficio matricola, una rinuncia al reclamo (atto personale), poi la stessa persona aveva presentato una revoca della rinuncia. Il ricorrente sosteneva che, potendosi applicare per analogia l'art. 99 c.p.p., il potere di ripensamento potesse esercitarsi fino alla decisione del Tribunale e quindi che la revoca, intervenuta nel corso del giudizio avanti al Tribunale, fosse efficace.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma motivando su basi diverse da quelle del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto inapplicabile l'art. 99, comma 2, c.p.p., perché quest'ultimo disciplina la facoltà dell'imputato di togliere effetto all'atto compiuto dal difensore e non può essere esteso alla rinuncia personale all'impugnazione compiuta dalla parte. La Corte ha richiamato il principio costante secondo cui la rinuncia all'impugnazione è atto negoziale processuale, abdicativo e recettizio che, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame e la sua revoca è priva di effetti. Per tali ragioni la revoca della rinuncia è stata considerata inefficace e il reclamo sostanzialmente inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 99, comma 2, cod. proc. pen.
La norma disciplina la possibilità dell'imputato di togliere effetto, con espressa dichiarazione, all'atto compiuto dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice. La Corte ha ritenuto che non sia applicabile alla rinuncia personale all'impugnazione compiuta dalla parte, poiché la norma regola i rapporti fra atti della parte e quelli del difensore e non autorizza la revoca di un atto personale già prodotto
Utilizzato dalla Corte per giustificare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) per i profili di colpa emersi nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione compiuta personalmente dalla parte è un atto negoziale processuale, abdicativo e recettizio: una volta depositata presso l'autoritaà competente produce l'effetto di rendere il gravame inammissibile e non può essere revocata con efficacia.
- L'art. 99 c.p.p., comma 2, tutela il potere dell'imputato di togliere effetto ad atti compiuti dal difensore prima della pronuncia del giudice; tale norma non può essere applicata per estensione alla revoca di una rinuncia personale all'impugnazione.
- Se la rinuncia all'impugnazione è stata formalmente compiuta (es. atto autenticato e depositato in ufficio matricola), chiunque intenda far valere diritti contrari deve evitare di basarsi su una successiva revoca della rinuncia: questa sarà inefficace.
- Nelle ipotesi di ricorsi manifestamente infondati o determinati da colpa nella scelta di proporre l'azione, è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi occorre valutare con attenzione la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
- Per difensori e detenuti: se si intende evitare l'effetto di una rinuncia eventualmente sottoscritta, è preferibile agire prima della produzione formale dell'atto o impugnare la validità della rinuncia con mezzi processuali idonei (es. istanza di annullamento per vizi formali) piuttosto che limitarvisi a una mera revoca successiva.
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