Sentenza n. 1905/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto AVEPA del 5 settembre 2024 di esclusione dell’impresa dalla graduatoria utile all’erogazione del contributo regionale per il sostegno alle imprese turistiche, nonché gli atti presupposti, inclusi la disciplina del bando, la graduatoria approvata il 6 agosto 2024, la nomina della commissione di valutazione e la deliberazione regionale sullo scorrimento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato la propria esclusione dalla graduatoria utile per il contributo previsto dalla DGR n. 1640 del 2023, contestando anche gli atti presupposti e, in particolare, l’art. 10.5.2 dell’Allegato A alla deliberazione, la graduatoria approvata da AVEPA il 6 agosto 2024, la nomina della commissione di valutazione e la DGR n. 1046 del 2024 sullo scorrimento. Ha formulato, in subordine, domanda di risarcimento per equivalente. La sentenza non riporta nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con decreto del 18 dicembre 2024, AVEPA ha disposto lo scorrimento della graduatoria collocando l’impresa in posizione utile per ottenere il contributo nella misura richiesta; la ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione e chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha escluso l’inammissibilità per carenza originaria di interesse, poiché l’interesse all’annullamento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, il 31 ottobre 2024. Ha dichiarato cessata la materia del contendere, anziché il ricorso improcedibile: lo scorrimento sopravvenuto ha attribuito all’impresa il contributo nella misura richiesta, soddisfacendo integralmente la pretesa sostanziale e rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere è stata qualificata come pronuncia di merito idonea al giudicato sostanziale, perché accerta l’attuazione, durante il processo, di un assetto favorevole e integralmente satisfattivo. Spese compensate, in ragione dell’accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
la ricorrente: A) ha dichiarato che, nelle more del giudizio, AVEPA, con decreto in data 18 dicembre 2024 prot. 342480, ha provveduto allo scorrimento della graduatoria riferita alle imprese ammesse alla predetta misura di sostegno e ha collocato la stessa ricorrente in posizione utile per la concessione del contributo proprio nella misura da essa richiesta; B) ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e chiesto di definire il giudizio con la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese del giudizio;
La ricorrente aveva chiesto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; il TAR ha tuttavia qualificato la sopravvenienza come integrale soddisfazione della pretesa e dichiarato cessata la materia del contendere.
nel caso di specie la sopravvenienza determinata dalla concessione del contributo nella misura richiesta della ricorrente abbia completamente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta dalla stessa valere con l’azione giudiziaria, con la conseguenza che si verte in un’ipotesi da definirsi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ossia con una pronuncia di merito idonea al giudicato sostanziale perché accerta in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole alla parte ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio e interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio
Quando, durante il giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto in misura integralmente satisfattiva, il giudice dichiara cessata la materia del contendere; la pronuncia accerta con efficacia di giudicato sostanziale l’avvenuta realizzazione dell’assetto favorevole.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, durante il giudizio, sopravvenga la piena realizzazione dell’interesse sostanziale azionato e che il ricorrente ottenga integralmente il bene della vita richiesto.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando un nuovo assetto di interessi impedisce di conseguire il bene della vita, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio non per avvenuta soddisfazione, ma per impossibilità sopravvenuta del conseguimento.
- L’interesse a ricorrere va valutato al momento della proposizione della domanda: una sopravvenuta soddisfazione della pretesa non comporta l’inammissibilità originaria per carenza di interesse.
- La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere per integrale soddisfazione sopravvenuta costituisce una pronuncia di merito idonea al giudicato sostanziale sull’attuazione dell’assetto favorevole.
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