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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26083/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, rilevando che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 24/09/2024, che aveva confermato la condanna di primo grado, limitandosi a riformare il trattamento sanzionatorio. La decisione di merito lo aveva ritenuto responsabile del tentato furto aggravato. In cassazione, tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo non attiene al merito della responsabilità, ma alla mancanza di valida sottoscrizione dell'atto di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato, insieme all'art. 613 c.p.p., per affermare che dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve provenire da difensore abilitato.

  • art. 613 c.p.p.

    È la norma che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando la causa di inammissibilità è evidente.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che ha rafforzato il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, contro qualsiasi provvedimento, non è proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina in via immediata l'inammissibilità del ricorso, senza che possa procedersi all'esame dei motivi di merito.
  • Quando la causa di inammissibilità è manifesta dagli atti, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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