Ordinanza n. 4600/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Bando di gara (PI010583-24), pubblicato in data 18.10.2024, avente ad oggetto “Proc. 3928/AQ/2024 - SERVIZIO DI PRESIDIO, CONDUZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, CON SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA STESSA, PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO NECESSARI SULLE OPERE ACQUEDOTTISTICHE RICADENTI NELL’AMBITO DEI COMPLESSI IDRICI REGIONALI APPARTENENTI ALL’ACQUEDOTTO CAMPANO - AMBITI DISTRETTUALI NAPOLI – NAPOLINORD – CASERTA – IRPINO – SANNITA”, nella parte in cui non prevede l’assunzione mediante passaggio di cantiere dei ricorrenti da parte dell’affidatario; b) del decreto dirigenziale n. 866 del 10/10/2024 emesso dal Dirigente di Staff “Ufficio Speciale Grandi Opere”, recante l’indizione della procedura di gara sub a); c) del decreto dirigenziale emesso dalla Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali n. 234 del 07/10/2024 avente ad oggetto “Appalto di servizi e lavori con la formula dell'Accordo Quadro: "Servizio di presidio, conduzione e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con servizi tecnici di supporto alla stessa, per adeguamento e potenziamento necessari sulle opere acquedottistiche...Acquedotto Campano..." CUP B19- J21001460003. Decisione di contrarre, approvazione documentazione di gara e prenotazione impegni. Capitoli U01515 e U06845”; d) del disciplinare di gara proc. n. 3928/AQ/2024, con specifico riguardo al punto 1 “premesse” nella parte in cui prevede che “per garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato dall’attuale soggetto Appaltatore, si applica la clausola sociale di cui all’art. 57 del D. Lgs. 36/2023 per il personale in servizio, nonché quanto stabilito dall’art. 173 del D. Lgs. 152/2006. Si precisa che per personale impiegato dall’attuale Appaltatore, ad oggi in numero di 202 unità, si intende quello riportato nell’elenco desunto dalla DGR 717 del 6/11/2018, (decurtato del personale ad oggi posto in quiescenza, deceduto e/o licenziato) eventualmente integrato con 15 unità in forze all’attuale gestore del distretto di Avellino (ACS SpA). Si precisa che al termine del presente appalto altro personale in forza all’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto di assunzione”; e) se e per quanto occorra, della deliberazione di Giunta Regionale n. 717 del 6.11.2018 “Infrastrutture e impianti acquedottistici della Regione Campania, in gestione regionale, degli Ambiti distrettuali Calore-Irpino, Napoli, Caserta e Sele. Determinazioni”, nella parte in cui risulta essere lesiva degli interessi dei ricorrenti, escludendoli dall’operatività della clausola di salvaguardia prevista per legge in ragione dell’allegato denominato “elenco del personale”; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché ignoto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 22/10/2024 - del disciplinare di gara proc. n. 3928/aq/2024 (punto 4.2.1 importo a base di gara – servizi di presidio e conduzione), nella parte in cui è previsto che “il costo totale della manodopera per i servizi, ai sensi dell’articolo 41, co. 13, del codice dei contratti, è di € 24'336’919,58 ed è compreso nell’importo totale dell’appalto di cui alla tabella che precede. questo deve intendersi in parte per gli oneri stipendiali da corrispondere al personale trasferito ai sensi della DGR 717 del 6/11/2018, (202 unità a cui si sommano le 15 unità in forze all’attuale gestore del distretto di Avellino (ACS spa) e riportato nell’elenco allegato, in parte per il costo della manodopera indispensabile per effettuare il servizio di manutenzione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, disciplinare e atti di indizione e decisione a contrarre relativi all'affidamento del servizio di presidio, conduzione e manutenzione delle opere acquedottistiche regionali, nella parte in cui limitano il passaggio di cantiere a un elenco di lavoratori nel quale i ricorrenti non figurano
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando, il disciplinare, i decreti dirigenziali di indizione e di decisione a contrarre e, per quanto occorra, la deliberazione regionale posta a fondamento dell'elenco del personale, contestando la delimitazione soggettiva della clausola sociale e del passaggio di cantiere. In particolare, hanno dedotto la lesività della previsione secondo cui il subentrante avrebbe dovuto garantire la stabilità occupazionale soltanto al personale individuato nell'elenco derivato dalla deliberazione regionale, eventualmente integrato con alcune unità del gestore del distretto di Avellino, con esclusione di altro personale impiegato dall'appaltatore uscente. Con motivi aggiunti hanno inoltre impugnato la previsione del disciplinare relativa al costo della manodopera, nella parte in cui lo riferisce al personale trasferito ai sensi della deliberazione regionale e al personale necessario per la manutenzione. Il TAR ha rilevato che restano da approfondire la propria giurisdizione e la legittimazione attiva dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né le questioni preliminari di giurisdizione e legittimazione. Ha ritenuto necessario, ai fini decisori, acquisire dalla Regione Campania una relazione esplicativa sui criteri e sulle ragioni che hanno determinato la perimetrazione dei lavoratori dell'appaltatore uscente inclusi nel passaggio di cantiere, nonché copia di tutti gli atti istruttori ed endoprocedimentali che hanno condotto a tale scelta. Ha assegnato all'amministrazione 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notifica se anteriore, e ha fissato l'udienza pubblica per il prosieguo al 13 gennaio 2027. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti impugnati o sui motivi aggiunti.
Norme richiamate
Richiamato nel disciplinare quale base della previsione diretta a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato dall'attuale appaltatore; il TAR non ne ha ancora definito l'applicazione concreta.
quanto stabilito dall’art. 173 del D. Lgs. 152/2006
Richiamato dal disciplinare insieme alla clausola sociale per la disciplina del personale interessato dal passaggio di cantiere; il TAR non ha ancora valutato nel merito la portata della disposizione.
art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023
il costo totale della manodopera per i servizi, ai sensi dell’articolo 41, co. 13, del codice dei contratti
Richiamato nella previsione del disciplinare relativa alla quantificazione del costo della manodopera; la legittimità di tale previsione non è stata ancora esaminata.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una lex specialis è contestata in relazione alla delimitazione dei lavoratori beneficiari del passaggio di cantiere, il giudice può acquisire dall'amministrazione una relazione sui criteri e sulle ragioni della perimetrazione soggettiva e tutti gli atti istruttori ed endoprocedimentali che l'hanno preceduta, prima di decidere il merito e le questioni preliminari rilevanti.
- In presenza di una contestazione sulla scelta amministrativa di includere soltanto determinati lavoratori nella clausola sociale, la ricostruzione dell'istruttoria e delle motivazioni concretamente poste a fondamento della delimitazione è ritenuta necessaria ai fini della decisione.
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