Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11428/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di rettifica del valore della cessione d'azienda (acquistata da Exide Technologies Plastic S.p.A.), con specifica censura sull'applicazione, da parte dell'Ufficio, del criterio previsto dal comma 4, lett. ad 2, del DPR 460/1996 per la determinazione dell'avviamento: secondo la ricorrente l'Agenzia avrebbe utilizzato un criterio astratto (percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre esercizi) senza considerare elementi oggettivi e concreti della realtà aziendale e senza fornire una valutazione alternativa e quantificata dell'avviamento

La decisione

La ricorrente ha successivamente presentato domanda di definizione agevolata e pagato in un'unica soluzione l'importo di euro 28.980,84 riferito all'avviso di liquidazione contestato. La Corte di Cassazione ha ritenuto la documentazione idonea a dimostrare l'adesione alla definizione agevolata (considerando irrilevante il mero refuso sul numero di RG) e, non essendovi opposizione da parte dell'Agenzia, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono compensate ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 546/1992

Norme richiamate

  • DPR 29 settembre 1973, n. 460, articolo o riferimento: comma 4 (lett. ad 2)

    ad 2 comma 4 DPR 460/1996

    Nel testo della controversia il criterio indicato è stato applicato dall'Ufficio per quantificare l'avviamento mediante una percentuale di redditività sulla media dei ricavi degli ultimi tre periodi. Le corti di merito avevano ritenuto tale metodo dotato di certa attendibilità e rappresentante un valore minimo in assenza di elementi di calcolo contrari; la Cassazione non si è pronunciata nel merito essendo il processo estinto per definizione agevolata

  • Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) — articoli 6 e 7

    articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Norme che prevedono la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie; nel caso concreto la presentazione della domanda e il pagamento previsto hanno determinato la definizione dell'opposizione e la cessazione della materia del contendere

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 46 comma 3

    art. 46 comma 3 del D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha disposto la compensazione delle spese di giudizio ai sensi di tale disposizione quando la controversia è stata estinta per adesione alla definizione agevolata

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla normativa (e paga l'importo dovuto) e l'Agenzia non contesta la regolarità dell'adesione, il giudizio pendente si dichiara estinto per cessata materia del contendere.
  • La documentazione comprovante l'adesione e il pagamento può sanare errori formali (es. refusi sul numero di RG) purché risulti chiara la corrispondenza rispetto all'avviso o all'atto impugnato.
  • In impugnazioni di rettifiche di valore d'azienda, contestare astrattamente il metodo utilizzato dall'Ufficio senza proporre una quantificazione alternativa e senza indicare elementi di fatto concreti rende la censura debole e agevola il rigetto in sede giurisdizionale.
  • L'adozione del criterio previsto dal DPR 460/1996 (percentuale di redditività applicata ai ricavi medi) può essere considerata, in mancanza di elementi contrari, un valore minimo attendibile dall'Amministrazione; spetta al contribuente fornire elementi probatori per superare tale stima.
  • Quando la controversia si estingue per definizione, il giudice può compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.