Cassazione Penale, Sentenza n. 35759/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 13/02/2025, che aveva condannato l’imputato a quattro anni di reclusione, 5.000 euro di multa e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni per riciclaggio relativo a un’autovettura Opel Mokka originariamente immatricolata in Francia, sottoposta a procedura di nazionalizzazione. La Corte territoriale aveva inoltre revocato d’ufficio la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Velletri del 09/10/2014, irrevocabile dal 31/01/2017. Con il primo motivo, la difesa denunciava vizio di motivazione per il mancato rinnovo dell’istruttoria dibattimentale in appello mediante l’escussione del responsabile dell’agenzia che aveva curato la nazionalizzazione, il quale avrebbe potuto riferire sulle modalità della pratica e sull’identità di chi aveva conferito l’incarico. Con il secondo motivo, deduceva violazione dell’art. 168, primo comma, c.p., sostenendo che la revoca del beneficio era illegittima perché i reati oggetto della precedente sentenza erano stati dichiarati estinti con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 23/04/2024, allegato al ricorso.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: il diniego di rinnovazione istruttoria era motivato in modo adeguato, poiché gli atti della pratica di nazionalizzazione già presenti nel fascicolo — mandato all’agenzia dell’8 giugno 2016, richiesta di nazionalizzazione corredata dal documento d’identità dell’imputato e dalla prova di acquisto, con sottoscrizioni a lui riconducibili — rendevano già accertate le circostanze sulle quali il teste avrebbe dovuto riferire. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione sulla revoca della sospensione condizionale era meramente apparente e di puro genere. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla revoca del beneficio, con rinvio per nuovo giudizio a un’altra sezione della Corte di appello di Roma, chiamata a colmare il vizio motivazionale valutando anche l’eventuale incidenza della dichiarata estinzione del reato relativo alla precedente condanna. Nel resto ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2 c.p.
Sul punto la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che provvederà a superare il vulnus motivazionale anche valutando l’eventuale incidenza della declaratoria di estinzione del reato per il quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, attestata nel certificato del casellario giudiziale.
La revoca della sospensione condizionale richiede una motivazione effettiva e deve essere riesaminata considerando anche l’eventuale estinzione del reato relativo alla precedente condanna.
Massime di principio
- La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è eccezionale, data la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, e può essere disposta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
- Nel sindacato di legittimità sul diniego di rinnovazione istruttoria, il controllo riguarda la motivazione del provvedimento e non la concreta rilevanza della testimonianza o dell’atto richiesto.
- È apparente la motivazione sulla revoca della sospensione condizionale che si limiti a richiamare genericamente la pena inflitta nel nuovo giudizio, senza spiegare le ragioni della revoca.
- Nel decidere sulla revoca della sospensione condizionale, il giudice deve valutare l’eventuale incidenza dell’estinzione del reato oggetto della precedente condanna per la quale il beneficio era stato concesso.
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