Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2294/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per nullità per carenza e vizio logico di motivazione e per erronea applicazione dell'art. 69 c.p. hanno censurato: (1) il fatto che, nonostante il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p., la Corte d'appello abbia confermato la stessa pena del primo grado; (2) la mancata motivazione sulla conferma della revoca della sospensione condizionale (per Nikolovski) e sul diniego della sospensione condizionale della pena per entrambi; (3) la mancata motivazione circa il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. e l'applicazione dell'art. 62 n.6 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello: il giudice di secondo grado, pur avendo riconosciuto un'ulteriore attenuante (art. 62 n.4), può confermare la pena di primo grado se opera un rinnovato e adeguatamente motivato giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti. La Corte ha motivato adeguatamente il diniego della sospensione condizionale della pena con riferimento ai precedenti di Nikolovski e alle plurime denunce per furto riguardanti Matic, esprimendo un giudizio prognostico negativo. Quanto all'art. 131-bis, il diniego è stato motivato con i limiti di pena previsti per l'applicazione dell'istituto. L'obiezione sull'art. 62 n.6 è ritenuta inconferente perché la circostanza era già stata rilevata in primo grado. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625 n.2 c.p.

    Norme che definiscono il reato di furto e la partecipazione (concorso) nello specifico fatto contestato; da esse è derivata la condanna per impossessamento della merce.

  • art. 62 n.6 c.p.

    Circostanza attenuante richiamata nel primo grado e valutata nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che fosse già stata considerata correttamente in primo grado.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Ulteriore attenuante riconosciuta in appello; la Corte d'appello ha valutato tale attenuante in equivalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva, confermando il giudizio di bilanciamento.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata tra le attenuanti ritenute in primo grado; incide nel bilanciamento delle circostanze personali.

  • art. 69 c.p.

    Norma riferita al divieto di 'reformatio in peius'; la Corte precisa che l'accoglimento di motivi favorevoli all'imputato in appello non impedisce al giudice di secondo grado di confermare la pena di primo grado se compie un nuovo e motivato giudizio di equivalenza.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto che consente misure alternative in presenza di determinati requisiti e limiti di pena; la Corte ha motivato il diniego con riferimento ai limiti di pena incompatibili con l'applicazione dell'istituto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudice di appello che riconosce un'attenuante può comunque confermare la pena di primo grado se effettua un rinnovato giudizio comparativo (bilanciamento) tra aggravanti e attenuanti e lo motiva adeguatamente; tale scelta è insindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua.
  • La mera modifica della qualificazione di circostanze (es. riconoscimento di un'ulteriore attenuante) non obbliga automaticamente alla diminuzione della pena: rileva il risultato del nuovo bilanciamento tra circostanze.
  • La concessione o diniego della sospensione condizionale o di misure alternative (art. 131-bis) richiede motivazione che consideri il profilo prognostico dell'imputato, i precedenti e i limiti di pena previsti per l'istituto; l'assenza di motivazione plausibile può costituire motivo impugnatorio.
  • In Cassazione il sindacato principale concerne la correttezza e la sufficienza della motivazione; questioni di merito sul giudizio prognostico o sul bilanciamento delle circostanze sono difficilmente riformabili se adeguatamente motivate in sede territoriale.
  • Se una circostanza è già stata valutata in primo grado, la censura sulla sua (ri)applicazione deve dimostrare l'insufficienza della motivazione o un errore di fatto per essere accolta in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.