Cassazione Penale, Sentenza n. 8156/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduce l'affievolimento delle esigenze cautelari: si tratta di cessione di quantità non ingenti di droghe leggere, fuori da contesto associativo; inesistenza di pericolo di inquinamento delle prove (dati ormai cristallizzati), di pericolo di fuga e di reiterazione non fronteggiabile con gli arresti domiciliari rafforzati dal braccialetto elettronico; fatti commessi nel 2019-2020 e su strada, non in abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l'effetto perseguito dal ricorrente (la sottoposizione agli arresti domiciliari) si era già realizzato successivamente alla proposizione del ricorso, rendendo privo di oggetto il motivo impugnatorio che verteva unicamente sulla scelta della misura cautelare. Inoltre, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, richiamando orientamenti di Sezioni Unite secondo i quali la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza né virtuale né reale della parte.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
La norma è richiamata per indicare la fattispecie penale (illecito connesso a stupefacenti) in base alla quale è stata disposta la misura cautelare nei confronti dell'imputato
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese né alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Conferma il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse esclude la qualifica di soccombenza e, dunque, l'applicazione delle relative conseguenze economiche
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)
Ulteriore conferma giurisprudenziale dell'orientamento per cui il venir meno dell'interesse alla decisione esclude la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Se, durante il corso del giudizio di impugnazione, si realizza l'effetto concreto per cui era stato proposto il ricorso (es. ottenimento della misura cautelare meno afflittiva richiesta), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (mancanza di attualità dell'oggetto).
- La sopravvenuta mancanza di interesse non costituisce soccombenza: secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, essa non determina l'obbligo di condannare il ricorrente alle spese processuali né all'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
- Per contestare l'applicazione di una misura cautelare sostitutiva occorre dimostrare che permangono esigenze cautelari non fronteggiabili con misure meno afflittive (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, concreta e attuale idoneità a reiterare reati); la semplice qualificazione del fatto come non grave o la sola temporalità remota degli eventi può non essere sufficiente.
- Quando l'interesse del ricorrente riguarda esclusivamente la scelta della misura cautelare, la decisione diventa priva di oggetto se la misura richiesta viene successivamente concessa; in tali casi è preferibile comunicare la cessazione della materia del contendere o ritirare il gravame per evitare inutili spese processuali.
- Il difensore dovrebbe verificare tempestivamente eventuali sopravvenienze che possano rendere inutile l'impugnazione e, se del caso, chiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per ottenere l'esenzione dalle spese e dalle sanzioni previste per la soccombenza.
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