Cassazione Penale, Sentenza n. 10335/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Papandrea era stato condannato per il delitto di lesioni personali colpose, riconducibile alla mancata aggiornamento e specificazione delle misure di prevenzione nel DVR in relazione alle attività di abbattimento di piante e taglio di legna; il dipendente Huma Stefan Vlad era stato travolto da un tronco di pino di circa 8 quintali mentre raccoglieva e sistemava la legna. In appello la Corte di Firenze aveva parzialmente riformato la sentenza dichiarando prescritti alcuni reati contravvenzionali e confermando la condanna per il delitto. Papandrea ha proposto ricorso in Cassazione con due motivi: (1) dedotta violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che il rotolamento di un tronco fosse evento accidentale e non prevedibile; (2) vizio di motivazione rispetto alle operazioni in corso al momento dell'incidente, sostenendo che si trattava di ripulitura del terreno dalle fronde (operazione prevista dal DVR) e non di accatastamento che avrebbe creato pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza di appello era stata pronunciata il 9 luglio 2020 e depositata l'11 settembre 2020 (entro il termine di 90 giorni per la redazione della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p.). Il termine dei 90 giorni è scaduto il 7 ottobre 2020; da tale data è decorrso il termine di 45 giorni per proporre ricorso (art. 585, commi 1 e 2, lett. c), scadente il 21 novembre 2020). Il ricorso è stato invece depositato il 22 dicembre 2020, oltre il termine utile, con conseguente inammissibilità. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, in conformità ai criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 90 giorni per la redazione della motivazione della sentenza da parte della Corte d'appello; la Corte ha rilevato che il deposito dell'11/09/2020 era conforme a tale termine.
art. 585, commi 1 e 2, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine ordinatorio di 45 giorni per proporre ricorso in Cassazione decorrente dall'esaurimento del termine per la motivazione della sentenza; la Corte ha applicato tale computo per dichiarare tardivo il ricorso.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata (relativa alle questioni trattabili in sede di appello), ma non esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione a causa dell'inammissibilità per tardività.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Utilizzata per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende anche in mancanza di colpa grave del ricorrente, valutando che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza diligenza nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Controllare con precisione i termini processuali: dalla data di deposito della motivazione della sentenza di appello decorrono i 45 giorni per proporre ricorso per cassazione; il mancato rispetto di questo termine comporta inammissibilità automatica.
- Il periodo di sospensione feriale non interrompe automaticamente i termini se il termine per la redazione della motivazione si esaurisce dopo il periodo stesso; è necessario computare i termini secondo le norme processuali concrete e le date di deposito.
- Se si intende contestare valutazioni tecniche o di fatto (es. natura accidentale dell'evento, operazioni in corso, adeguatezza del DVR), tali censure devono essere proposte tempestivamente e corredate da elementi probatori adeguati per consentire la revisione del merito; il mancato rispetto dei termini processuali impedisce comunque l'esame di tali questioni.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende anche quando non sussista colpa grave, seguendo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale, se ritiene che non vi sia stata sufficiente diligenza nell'evitare l'inammissibilità.
- In casi di infortunio sul lavoro dove si discute se l'evento sia stato imprevedibile o derivante da omissioni organizzative, è fondamentale raccogliere e documentare: il contenuto concreto del DVR, le misure di sicurezza attuate sul luogo, le operazioni effettivamente in corso al momento dell'incidente e le prove tecniche sulla dinamica dell'evento.
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