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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30171/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per violazione del divieto di reformatio in peius e per omessa/insufficiente motivazione sulla determinazione della pena. In particolare ha contestato che la Corte d'appello abbia ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede (art. 625 c.p.) - esclusa nella motivazione del Tribunale di Pescara - e non abbia risposto al rilievo difensivo circa l'eccessività della pena rispetto ai limiti edittali del furto semplice.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa all'esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede e alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che la Corte d'appello, anziché chiarire la discrasia tra dispositivo e motivazione del primo grado, ha attribuito valore all'aggravante erroneamente ritenuta presente, violando il divieto di reformatio in peius (dato che ad impugnare era solo l'imputato). Poiché la pena era stata determinata avendo quale riferimento l'ipotesi di furto aggravato, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per una nuova riconsiderazione della pena ex novo, partendo dall'ipotesi di furto semplice.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

    È stata riconosciuta e applicata dai giudici la circostanza attenuante indicata dall'art. 62, primo comma, n.4; viene rilevato che l'attenuante era stata già considerata nella determinazione della pena.

  • art. 625, primo comma, cod. pen.

    L'articolo disciplina le ipotesi di furto aggravato. La Corte ha censurato la Corte d'appello per aver fatto riferimento a tale disposizione (ovvero aver considerato l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede) nonostante tale aggravante fosse stata esclusa dal giudice di primo grado; l'errata qualificazione ha inciso sulla dosimetria e configurato reformatio in peius.

Massime di principio

  • Divieto di reformatio in peius: se ad impugnare è solo l'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto al giudizio di primo grado; ogni aggravamento rilevante ai fini della pena integrerà motivo di annullamento.
  • Conflitto tra dispositivo e motivazione: il dispositivo prevale in quanto espressione della volontà decisoria, ma la prevalenza non è assoluta; la motivazione, se chiara e inequivoca, può prevalere e correggere il dispositivo. Tuttavia, in presenza di ambiguità rilevante che incide sulla qualificazione del reato e sulla pena, il rimedio è la chiarificazione o la riforma motivata; l'omessa considerazione di osservazioni specifiche dell'appellante giustifica l'annullamento.
  • Dosimetria della pena: il giudice di appello che ridetermina la pena deve tener conto delle circostanze effettivamente ritenute operative al primo grado (o motivare il diverso apprezzamento); non è ammesso prendere a riferimento un'ipotesi aggravata se tale aggravante è stata esclusa dopo motivata valutazione del primo giudice, soprattutto quando l'appello è proposto solo dall'imputato.
  • Rimedi in caso di riforma illegittima: quando la Corte d'appello determina la pena in violazione del divieto di reformatio in peius o in presenza di un errore di qualificazione che incide sulla base della dosimetria, la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e dispone il rinvio per nuova determinazione del giudizio sanzionatorio ex novo.
  • Prassi difensiva consigliata: in sede di appello dell'imputato vanno espressamente contestate eventuali incongruenze dispositivo/motivazione e va chiesto esplicitamente al giudice d'appello di non aggravare la posizione; qualora il primo grado abbia escluso aggravanti rilevanti, occorre evidenziarlo chiaramente per evitare un'inversione non motivata in appello.

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