Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37437/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del riconoscimento, ai fini dell'esecuzione in Italia, della sentenza rumena che ha condannato il ricorrente per traffico di influenze illecite, riciclaggio e falsità in scrittura privata. La censura principale riguarda la mancata verifica della corrispondenza (doppia incriminabilità) tra i reati per cui il condannato è stato giudicato in Romania e le fattispecie previste dalla legge italiana: in particolare la falsità in scrittura privata è stata in Italia depenalizzata (art. 485 e 489 c.p.), per cui quella parte della condanna non può dare luogo all'esecuzione della pena in Italia. Inoltre la Corte di appello non ha adeguatamente valutato se l'uso dei documenti falsi potesse rientrare nella fattispecie autonoma di traffico di documenti falsi (art. 11 d.lgs. n. 210/2010), effettuando un'errata valutazione rispetto alla nozione comunitaria di "traffico" e al contenuto delle versioni linguistica della decisione quadro 2002/584/GAI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che difetta la doppia incriminabilità in relazione alla falsità in scrittura privata e che la Corte di appello non ha risolto correttamente tale questione. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio, con l'indicazione di applicare la procedura prevista dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 161/2010 in caso di riconoscimento parziale e di curare gli adempimenti di comunicazione previsti (art. 22, comma 5, l. n. 69/2005 richiamato dall'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 161/2010).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 161 del 2010

    art. 1, comma 3; art. 12, comma 10

    Regola il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali straniere (EAW). La Corte indica che, in caso di riconoscimento parziale, va seguita la procedura dell'art. 1, comma 3 per valutare quali parti della sentenza possano essere eseguite in Italia.

  • legge n. 69 del 2005

    Norme sulle comunicazioni procedurali da effettuare in caso di provvedimenti internazionali; la Cancelleria deve eseguire gli adempimenti di comunicazione previsti.

  • d.lgs. n. 210 del 2010

    Dispositivo che riguarda il cosiddetto traffico di documenti falsi: la Cassazione precisa che tale fattispecie è restrittiva e si riferisce ai documenti amministrativi falsificati; per questa ipotesi il requisito della doppia incriminabilità può non essere necessario, ma qui le autorità rumene non hanno indicato la casella corrispondente.

  • Codice penale italiano

    Sono richiamati per evidenziare che le fattispecie di falsità in scrittura privata sono state depenalizzate in Italia (mancanza di pena detentiva), con la conseguenza che non sussiste la doppia incriminabilità per la parte della condanna rumena che riguarda la falsità in scrittura privata.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI

    versioni linguistiche inglese e tedesca considerate interpretativamente

    La Corte osserva che le versioni inglese e tedesca chiariscono che il termine traffico si riferisce ai documenti amministrativi falsificati, condizionando l'ambito di applicazione del principio che esclude la doppia incriminabilità per talune condotte.

  • Codice di procedura penale

    Richiamati dalla difesa nella censura atta a evidenziare vizi di motivazione e violazione di legge nel procedimento di riconoscimento; la Corte di Cassazione considera fondata la doglianza relativa alla mancata verifica della corrispondenza tra fattispecie.

  • Costituzione italiana

    Richiamato in rapporto al principio di legalità e alla necessità che la pena riconosciuta all'estero abbia corrispondente fattispecie penale in Italia per poter essere eseguita.

  • Codice penale rumeno

    art. 291 (traffico di influenze illecite), art. 49 (riciclaggio), art. 322 (falsità in scrittura privata)

    Indicati per ricostruire le imputazioni e le condanne subite dal ricorrente in Romania; la Corte valuta la corrispondenza di tali figure con le fattispecie italiane e rileva l'assenza di corrispondenza per la falsa scrittura privata.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento in Italia di una sentenza penale straniera è necessario verificare la doppia incriminabilità per ciascuna condotta: se una fattispecie punita all'estero è depenalizzata in Italia, quella parte della sentenza non può essere eseguita qui.
  • In caso di riconoscimento parziale della sentenza straniera va applicata la procedura prevista dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 161/2010 e devono essere adottati gli specifici adempimenti di comunicazione dalla Cancelleria.
  • La qualificazione delle condotte (es. "traffico di documenti falsi") va interpretata con attenzione alle versioni linguistiche e al contesto normativo comunitario: non sempre termini generici nella traduzione italiana corrispondono ad una fattispecie estesa.
  • Il giudice italiano deve valutare espressamente tutte le eccezioni sollevate dalla difesa sulla corrispondenza delle fattispecie; omissioni su profili determinanti (come la depenalizzazione) possono portare all'annullamento e al rinvio.
  • Quando le autorità dello Stato di emissione non indicano la specifica casella del modulo che escluderebbe la necessità della doppia incriminabilità (es. traffico di documenti amministrativi falsi), il giudice italiano non può prescindere dall'accertamento della corrispondenza sostanziale delle fattispecie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.