Cassazione Penale, Ordinanza n. 07874/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva determinato il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla dosimetria della pena, al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la mancata esclusione della recidiva, indicata come reiterata, infraquinquennale e specifica, deducendo un vizio di illogicità della motivazione. La Corte di cassazione rileva però che tali deduzioni erano generiche e non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione puntuale della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato sulla determinazione della pena, sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla doverosa applicazione della recidiva. Ha inoltre osservato che i motivi difensivi erano aspecifici, perché si limitavano a invocare l'esclusione della recidiva senza indicare elementi concreti idonei a mettere in discussione la motivazione del giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente prospettare in modo astratto o meramente assertivo un vizio di motivazione sulla recidiva o sulla dosimetria della pena: occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e indicare specifiche ragioni di illogicità o di erroneità.
- La motivazione del giudice di appello sulla determinazione della pena, sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva è insindacabile in cassazione quando risulti puntuale, coerente e logicamente argomentata.
- La censura che si limiti a chiedere l'esclusione della recidiva senza offrire concreti elementi di favore o senza misurarsi con le ragioni poste a base della decisione di merito è aspecifica e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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