Sentenza del 10/06/2015 n. 12036 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento TARSU relativo agli anni 2001-2004, sostenendo di non dovere alcun tributo poiché nei locali occupati produceva esclusivamente rifiuti speciali, smaltiti direttamente a proprie spese. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'omessa o insufficiente motivazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione e la falsa applicazione dell'art. 62, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione specifica del fatto controverso rispetto al quale la motivazione sarebbe stata omessa o insufficiente. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la mancata costituzione del Comune non equivale a non contestazione dei fatti allegati dal contribuente e non esonera quest'ultimo dall'onere della prova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico. La Corte ha confermato che l'occupazione o detenzione di locali costituisce presupposto della TARSU e che l'esclusione o riduzione delle superfici, per produzione di rifiuti speciali o per inidoneità alla produzione di rifiuti, deve essere adeguatamente delimitata e provata dal contribuente mediante documentazione idonea.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3
Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è costituito dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La TARSU si applica, in via generale, ai locali e alle aree occupati o detenuti nel territorio comunale. La produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esenzione totale: può giustificare l'esclusione delle sole superfici interessate, purché siano adeguatamente delimitate e il contribuente dimostri documentalmente i presupposti dell'esclusione o dell'esenzione.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
La mancata costituzione del resistente non equivale a contestazione mancata e non comporta, nel processo tributario, l'automatica ammissione dei fatti allegati dal ricorrente. L'onere di provare i fatti costitutivi dell'esenzione o della riduzione resta a carico del contribuente.
Massime di principio
- In materia di tributi sui rifiuti, l'occupazione o detenzione di locali costituisce il presupposto ordinario del tributo; l'esenzione deve essere considerata un'eccezione e deve essere provata dal contribuente.
- La produzione di rifiuti speciali non comporta necessariamente l'esenzione integrale dalla TARSU: di regola rileva soltanto per le aree specificamente destinate alla loro produzione, se chiaramente individuate e documentate.
- La mancata costituzione dell'ente impositore non equivale a non contestazione dei fatti allegati dal contribuente e non sostituisce la prova necessaria.
- Per ottenere esclusioni o riduzioni della superficie tassabile è opportuno fornire planimetrie, descrizione delle aree, registri o formulari di smaltimento, contratti con operatori autorizzati e ogni altra documentazione idonea a dimostrare la tipologia dei rifiuti e la delimitazione degli spazi.
- Le doglianze in cassazione devono indicare con precisione l'errore commesso dal giudice e i fatti o gli elementi probatori trascurati; contestazioni generiche o astratte possono essere dichiarate inammissibili.
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