Cassazione Civile, Ordinanza n. 26740/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di dodici buoni fruttiferi postali ordinari emessi tra il 10 gennaio 1984 e il 24 dicembre 1986. I titolari avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del valore dei buoni, comprensivo di interessi; la società emittente aveva proposto opposizione, respinta in primo grado. In appello, la corte territoriale ha ritenuto che per i buoni emessi prima o dopo il d.m. 13 giugno 1986 non potesse operare una soggezione automatica ai decreti ministeriali sopravvenuti, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il dovuto. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13 giugno 1986, sostenendo che per i buoni emessi dopo il 1° luglio 1986, recanti la dicitura Q/P, dovesse applicarsi la disciplina della nuova serie Q prevista dal decreto, e che pertanto non potessero pretendersi i rendimenti della precedente serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità; per un titolo con dicitura P/O ha richiamato anche la disciplina della serie O/P. I resistenti hanno anche eccepito un vizio di procura del difensore della ricorrente, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società emittente, ritenendo fondato il motivo relativo all'erronea applicazione della disciplina dei buoni della serie Q/P. Ha precisato che, per i buoni di nuova emissione recanti la stampigliatura sostitutiva Q/P, l'indicazione di rendimenti della vecchia serie P per l'ultimo decennio non è decisiva sul piano interpretativo, perché il testo del titolo va letto nel suo complesso e la nuova tabella sostitutiva esclude la continuità con la precedente. Ha inoltre chiarito che, in caso di regolamento incompleto o ambiguo quanto ai rendimenti dei buoni di nuova emissione, opera un'integrazione suppletiva del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., che consente di associare al titolo i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai principi enunciati.
Norme richiamate
La disposizione abilita la modifica dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi mediante decreto ministeriale e prevede un meccanismo di integrazione del regolamento contrattuale; la Corte distingue tra sostituzione cogente delle clausole e integrazione suppletiva in caso di lacune del titolo.
d.m. 13 giugno 1986
Il decreto disciplina la nuova serie di buoni postali e, per i titoli emessi con moduli della serie precedente e stampigliatura Q/P, impone una tabella sostitutiva dei rendimenti.
Nei moduli predisposti per contratti uniformi, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte se incompatibili; richiamato per escludere la prevalenza della vecchia tabella stampata sui nuovi timbri.
Richiamato per chiarire che il meccanismo di sostituzione automatica opera solo nei limiti previsti dalla fonte normativa, ma non per sovrapporsi al contenuto del titolo quando esso esprima una diversa disciplina.
L'interpretazione del contratto deve essere svolta considerando il testo nel suo complesso e la comune intenzione delle parti, non isolando singole espressioni.
Il contratto va interpretato secondo buona fede, individuando il significato obiettivo su cui le parti potevano e dovevano ragionevolmente fare affidamento.
In presenza di incompletezza o ambiguità della volontà negoziale, il contratto può essere integrato dalle disposizioni di legge applicabili.
I buoni fruttiferi postali sono qualificati come titoli di legittimazione e non come titoli di credito.
Richiamato solo per affermare che ai buoni postali non si applica la disciplina delle eccezioni opponibili propria dei titoli di credito.
art. 47 Cost.
La tutela del risparmio viene richiamata come criterio di lettura che impedisce di ritenere inoperante la disciplina normativa in presenza di una lacuna del titolo.
Massime di principio
- I buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non titoli di credito: la loro disciplina non è governata dai principi di autonomia, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito.
- Quando il titolo di nuova emissione reca una stampigliatura sostitutiva che identifica una diversa serie, la presenza di singole indicazioni di rendimento riferibili alla serie precedente non consente, di per sé, di applicare in modo frammentario la vecchia tabella se ciò contrasta con il testo complessivo del buono.
- L'interpretazione contrattuale deve essere sistematica: il senso letterale di una clausola non può essere isolato dal resto del documento, soprattutto quando la clausola è estranea alla struttura complessiva del titolo.
- In caso di lacuna o ambiguità del regolamento negoziale sui rendimenti di una nuova serie di buoni postali, opera un'integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c. mediante i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dalla disciplina legale.
- La sostituzione automatica delle clausole tramite fonti normative non va confusa con l'integrazione del contratto: le condizioni del titolo prevalgono sul decreto solo quando il titolo contenga una disciplina espressa e incompatibile; se invece il titolo è incompleto, la fonte normativa integra il rapporto.
- L'interpretazione secondo buona fede impedisce di attribuire al documento di legittimazione un significato ricavato da elementi testuali non significativi o eccentrici rispetto all'intero assetto negoziale.
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