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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18973/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuanti)

La controversia

Due soggetti avevano stipulato nel 2010 con una società due scritture collegate: un contratto preliminare di compravendita immobiliare, contenente una clausola compromissoria per arbitro, e un contratto di mutuo qualificato come atto integrativo del preliminare. Il socio e legale rappresentante della società si era obbligato quale fideiussore delle obbligazioni derivanti dal mutuo. Dopo la cessazione dell'attività della società e il mancato rimborso del mutuo, i mutuanti avevano convenuto in giudizio il fideiussore per il pagamento del residuo. Il Tribunale di Torino si era dichiarato incompetente, ritenendo operante la clausola arbitrale contenuta nel preliminare anche rispetto alla lite sul mutuo, in ragione del collegamento negoziale tra i due contratti. I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che i due contratti erano autonomi, che il mutuo era il contratto principale e il preliminare una garanzia autonoma, e che comunque la clausola arbitrale non poteva estendersi al diverso rapporto dedotto in giudizio; hanno inoltre eccepito la nullità o inapplicabilità della clausola per asserita vessatorietà e per mancanza di estensione soggettiva ai non soci. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del regolamento assumendo che la clausola integrasse un arbitrato irrituale per via dell'espressione "amichevole compositore".

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità: la formula "amichevole compositore" non basta da sola a qualificare l'arbitrato come irrituale, dovendosi in caso di dubbio privilegiare la ritualità. Nel merito, ha accolto il regolamento di competenza perché la clausola compromissoria inserita in un contratto non si estende automaticamente alle controversie relative a un diverso contratto, anche se collegato o inserito nella medesima operazione economica. Il Tribunale aveva errato nel fondare la declinatoria di competenza sul solo collegamento negoziale tra preliminare e mutuo. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Torino a conoscere della controversia.

Norme richiamate

  • art. 808-ter c.p.c.

    "definirla" come dice l’art. 808-ter cod. proc. civ. “mediante determinazione contrattuale”

    la Corte richiama la norma per distinguere l'arbitrato irrituale, che mira a una composizione negoziale della lite, dall'arbitrato rituale; in caso di dubbio interpretativo sul patto compromissorio, prevale la qualificazione in senso rituale

  • art. 825 c.p.c.

    "produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ."

    serve a descrivere l'efficacia del lodo rituale, equiparabile alla sentenza una volta resa esecutiva

  • art. 380-ter c.p.c.

    norma processuale di riferimento per la trattazione in camera di consiglio del regolamento di competenza, desumibile dal contesto dell'ordinanza

  • art. 47 c.p.c.

    richiamata implicitamente dal ricorso per regolamento di competenza, che la Corte decide pronunciando sulla competenza del giudice adito

Massime di principio

  • La clausola compromissoria contenuta in un contratto produce effetti solo per le controversie nascenti da quel contratto e non si estende automaticamente a liti relative a un diverso negozio, anche quando i due rapporti siano collegati o facciano parte della medesima operazione economica.
  • Nel dubbio sull'interpretazione del patto compromissorio, la qualificazione va effettuata in senso rituale, poiché l'arbitrato irrituale costituisce deroga eccezionale alla regola per cui il lodo rituale ha efficacia equiparabile a quella della sentenza.
  • L'uso dell'espressione "amichevole compositore" non è sufficiente, da solo, a qualificare un arbitrato come irrituale, se dal tenore complessivo della clausola emerge la volontà delle parti di affidare all'arbitro il potere di decidere la controversia.
  • Ai fini della competenza, il collegamento negoziale tra più contratti non consente di trasferire automaticamente la clausola arbitrale da uno all'altro; occorre un'espressa estensione o una volontà inequivoca delle parti in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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