Cassazione Penale, Sentenza n. 29035/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in grado di appello per tentata estorsione aggravata per piu' persone e dall'uso del metodo mafioso, in relazione a richieste di denaro rivolte all'imprenditore Uliano Umberto per un presunto credito inesigibile. Di Vito veniva ritenuto il mandante e Macera e Amelio gli esecutori materiali. In Cassazione i ricorrenti hanno contestato principalmente la configurazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis), denunciando l'insufficienza della motivazione che si fondava essenzialmente sulla circostanza che gli autori, parlando al citofono, avevano detto di essere "amici di Napoli"; hanno anche censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure concernenti l'aggravante del metodo mafioso: ha escluso che la semplice indicazione della provenienza geografica (la frase al citofono "siamo gli amici di Napoli"), in assenza di riferimenti a gruppi criminali, di vantarsi di una caratura criminale, di richieste tipiche del metodo mafioso o di un contesto intimidatorio ripetuto, possa integrare l'aggravante. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante e ha rideterminato le pene per ciascun imputato (Di Vito: 2 anni 3 mesi 6 giorni di reclusione e euro 600 di multa; Macera: 3 anni 4 mesi 6 giorni e euro 2733,00 di multa; Amelio: 3 anni 5 mesi 16 giorni e euro 2955,00 di multa). Ha respinto invece i ricorsi nella restante parte, confermando il giudizio sul diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena complessiva così come modificata.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'aggravante come richiedente un effettivo utilizzo del "metodo mafioso": occorre condotta oggettivamente intimidatoria che evochi il vincolo associativo con un'organizzazione mafiosa. La mera indicazione della provenienza geografica, senza altri elementi che colleghino l'azione a un'organizzazione di tipo mafioso, non e' sufficiente.
Citata per il principio secondo cui e' necessaria una condotta intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con un'organizzazione di stampo mafioso; la mera suggestione dovuta alla provenienza regionale non integra l'aggravante.
Riferito al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito puo' considerare e valorizzare gli elementi tra quelli elencati da tale norma, anche individuandone uno solo come prevalente per negare o concedere le attenuanti.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione nella determinazione della pena: la Corte conferma che una pena prossima al minimo edittale e adeguatamente giustificata non è viziosa anche quando il giudice adoperi formule come "pena congrua" o richiami la gravita' del fatto.
Massime di principio
- Per qualificare un fatto con l'aggravante del "metodo mafioso" non basta la semplice menzione della provenienza geografica degli autori; occorre collegare la condotta a una forma di intimidazione e al manifestato vincolo con un'organizzazione mafiosa (esibizione di potere, richieste tipiche di "pizzo", vantarsi di appartenere a un clan, notorietà criminale riconosciuta dalla vittima).
- La percezione soggettiva della vittima (ad es. essere stata inizialmente convinta di una 'goliardata') non basta di per sé a escludere la rilevanza dell'intimidazione, ma deve essere valutata insieme al contenuto della minaccia, alla ripetizione del comportamento, al contesto e alla reputazione degli autori; se tali elementi non emergono, non si configura l'aggravante.
- La mera indicazione di provenienza regionale o l'accento non costituiscono indizio sufficiente di utilizzo del metodo mafioso in assenza di altri segni che suggeriscano l'appartenenza a organizzazioni criminali o l'intenzione di creare assoggettamento della vittima.
- Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche anche motivando sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. (precedenti, gravità del fatto, modalità esecutive), e tale valutazione di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Nella determinazione della pena, una misura prossima al minimo edittale è legittima se il giudice di merito fornisce una motivazione congrua; formule generiche non invalidano la motivazione quando emergano ragioni concrete (gravità del fatto, personalità del reo, precedenti).
- In casi simili, per ottenere l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso è utile documentare l'assenza di elementi oggettivi di intimidazione collegati a gruppi mafiosi (assenza di ripetizione, di richieste tipiche, di fama criminale degli autori, di riferimenti espliciti o impliciti a organizzazioni).
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