Cassazione Civile, Ordinanza n. 03095/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello della società contribuente e, per l'effetto, riformato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con recupero di maggiori IRES e IRAP. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Agenzia ha depositato nota con cui ha riferito che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, pagando quanto dovuto per il perfezionamento della procedura, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La contribuente ha poi depositato documentazione attestante la domanda di definizione agevolata e il pagamento anche delle ulteriori rate.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria e del pagamento integrale del debito rateizzato da parte della contribuente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre chiarito che, in tale ipotesi, non sussistono i presupposti per applicare il c.d. doppio contributo unificato, misura riservata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; se al momento della decisione risulta anche il pagamento integrale del debito rateizzato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
contributo unificato
doppio contributo unificato
Non è applicabile nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata e risulta pagato integralmente il debito rateizzato, il giudizio tributario si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in sede di legittimità se, al momento della decisione, è provato il perfezionamento della procedura agevolata e l'integrale pagamento.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la relativa disciplina ha carattere sanzionatorio ed è di stretta interpretazione.
- In caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, se così prevede la disciplina speciale richiamata.
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