Cassazione Penale, Ordinanza n. 34796/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, ha impugnato per cassazione la decisione della Corte d’appello di Bologna. Con il primo motivo ha denunciato vizi di motivazione sull’elemento soggettivo, sostenendo che, per fronteggiare la crisi del settore automobilistico, aveva avviato trattative con due società per cedere l’unico immobile aziendale e così reperire le risorse necessarie al pagamento del debito tributario, senza riuscirvi. Ha richiamato la documentazione di bilancio al 31 dicembre 2017, nella quale figuravano crediti verso clienti per euro 856.400,00 riferiti alla cessione di un immobile. Con il secondo motivo ha denunciato vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione apparente e omesso di valutare gli elementi indicati dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sollecitassero una rivalutazione di fatto del quadro istruttorio e non si confrontassero puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. Il primo motivo è stato ritenuto riproduttivo di questioni già adeguatamente esaminate: la mancata acquisizione di somme asseritamente spettanti alla società a titolo di crediti verso clienti non esclude l’elemento soggettivo, e la documentazione di bilancio, pur riportando euro 856.400,00 per la cessione di un immobile di non chiara identificazione, non dimostrava che l’imputato potesse ragionevolmente confidare di riscuotere le somme in tempo utile per pagare l’IVA; la difesa non aveva allegato elementi di prova al riguardo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva censure già disattese: la Corte d’appello aveva valorizzato l’ingentissimo ammontare dell’IVA non versata e l’assenza di successivi versamenti all’erario. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte di appello ha correttamente valorizzato che l’asserita mancata acquisizione da parte della società di somme spettanti a titolo di “crediti verso i clienti”, non è circostanza idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato
La mancata acquisizione di crediti da parte della società non esclude, di per sé, l’elemento soggettivo dell’omesso versamento di IVA; occorreva dimostrare che l’imputato potesse ragionevolmente confidare nella riscossione delle somme in tempo utile per adempiere.
la Corte di merito ha correttamente valorizzato l’ingentissimo ammontare dell’IVA non versata, e tenuto conto dell’assenza di successivi versamenti all’erario da parte dell’imputato in relazione al debito oggetto di contestazione
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in considerazione dell’ingente importo dell’IVA non versata e dell’assenza di successivi pagamenti del debito tributario.
alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del quadro istruttorio mediante una rilettura in fatto, soprattutto quando le censure non si confrontano puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
- La mancata acquisizione da parte della società di crediti verso clienti non esclude, da sola, l’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA; la documentazione contabile deve essere accompagnata da elementi idonei a dimostrare una ragionevole aspettativa di riscossione in tempo utile per il pagamento dell’imposta.
- Nel valutare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. possono assumere rilievo l’ingente ammontare dell’IVA non versata e l’assenza di successivi versamenti all’erario.
Come è indicizzato
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