Cassazione Penale, Ordinanza n. 03991/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo integralmente di merito e, quanto agli altri, ha osservato che si trattava di censure già vagliate e disattese con motivazione congrua e corretta dal giudice di appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità in materia di stupefacenti. Nel ricorso articolava quattro motivi: con il primo contestava la penale responsabilità, ma la doglianza era costruita interamente in fatto; con il secondo lamentava il mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente, richiamando la deposizione di un teste della difesa; con il terzo censurava la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; con il quarto contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato come possibile fattispecie di riqualificazione in lieve entità, ma la Corte non ne ha ritenuto ricorrente il presupposto sulla base delle valutazioni di merito già svolte.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al versamento della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvono in una nuova valutazione del fatto o della prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Le doglianze riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione, se non evidenziano specifici vizi di legittimità.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; ove il diniego sia adeguatamente motivato, la censura non può essere rivalutata in cassazione.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da adeguata motivazione di merito, non è censurabile in cassazione mediante mere contestazioni fattuali.
Come è indicizzato
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