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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31171/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Genova che aveva assolto Laura Canu dai reati di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) e di favoreggiamento personale: secondo l'accusa, in qualità di legale rappresentante della "Safe Network" s.r.l., incaricata della conservazione delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, Canu avrebbe telefonicamente avvertito alcuni dipendenti del Comune dell'esecuzione di un sequestro di registrazioni presso la sede della società, rivelando così atti coperti da segreto e agevolando l'elusione delle indagini. Il Procuratore contesta l'esclusione, da parte del Tribunale, della qualifica pubblicistica dell'imputata e chiede di valutare anche la fattispecie alternativa prevista dall'art. 379-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso ammissibile e riconosce che la qualità di "incaricata di pubblico servizio" può essere attribuita a chi gestisce e conserva immagini di videosorveglianza per finalità di sicurezza pubblica, senza necessità di produrre il contratto con l'ente. Tuttavia la Corte esclude che la condotta di Canu integri il reato di rivelazione di segreto d'ufficio: la notizia comunicata (l'attività investigativa in corso) non ineriva al servizio pubblico da lei svolto (trattamento di dati per sicurezza), la comunicazione non costituisce abuso della qualità pubblicistica e, considerata la convinzione dell'imputata che i destinatari fossero legittimati a conoscere l'informazione, manca il dolo. Anche l'ipotesi alternativa ex art. 379-bis c.p. viene ritenuta non configurabile. Ne consegue la conferma, sul piano sostanziale, dell'assenza di reato rispetto alle imputazioni principali.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Definisce il reato di rivelazione di segreto d'ufficio: la Corte chiarisce che la notizia rivelata deve inerire al servizio pubblico svolto dall'agente, la rivelazione deve costituire violazione dei doveri connessi alla funzione o abuso della qualità e la notizia deve essere destinata a rimanere segreta; la mera conoscenza di un'attività di polizia giudiziaria, non acquisita nell'esercizio del servizio pubblico gestito dall'agente, non rientra automaticamente nella tutela di questa norma.

  • art. 379-bis cod. pen.

    Norma sulla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale: la Corte ricorda che la fattispecie riguarda soggetti che partecipano o assistono alla formazione o esecuzione dell'atto processuale; non si applica a chi è solo destinatario degli effetti dell'atto o a soggetti esterni che non hanno preso parte alla formazione/esecuzione.

  • art. 358, secondo comma, cod. pen.

    Definizione di "pubblico servizio": la Corte interpreta la gestione/archiviazione delle immagini per finalità di sicurezza come attività d'interesse pubblico rientrante nella nozione di pubblico servizio quando connessa all'esercizio di poteri/compiti pubblici.

  • d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 2-sexies, comma 2 e art. 1

    La Corte richiama che i trattamenti svolti per compiti di sicurezza e tutela della popolazione costituiscono interesse pubblico e rientrano nel novero delle attività disciplinate dalla normativa sulla protezione dei dati, connessa all'esercizio di servizi pubblici.

  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 4, n.1 e n.2

    "art. 4, n.1: definizione di dato personale; art. 4, n.2: definizione di trattamento"

    La Corte utilizza le definizioni del GDPR per ricondurre la raccolta, organizzazione e conservazione delle immagini nell'ambito del "trattamento" di dati personali e per argomentare la rilevanza pubblicistica dell'attività svolta.

Massime di principio

  • La gestione e conservazione di immagini di videosorveglianza per finalità di sicurezza può assumere valore di "servizio di interesse pubblico" e far qualificare l'operatore come incaricato di pubblico servizio anche se svolta da soggetto privato in base a contratto.
  • Per la sussistenza del reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) è necessario che la notizia rivelata inerisse effettivamente al servizio pubblico svolto dall'agente e che la comunicazione costituisca violazione dei doveri connessi alla funzione o abuso della qualità; la mera occasione di venire a conoscenza di attività altrui non è sufficiente.
  • La mancanza del dolo è accerta se l'agente crede legittimamente che i destinatari abbiano titolo a conoscere l'informazione; un errore di fatto su tale legittimazione esclude il dolo.
  • L'art. 379-bis c.p. ha applicazione limitata ai soggetti coinvolti nella formazione o nell'esecuzione dell'atto processuale; non opera per chi è solo destinatario o subisce gli effetti di un atto senza aver partecipato alla sua formazione.
  • Non è sempre necessario produrre il contratto con l'ente pubblico per dimostrare la natura pubblicistica di un'attività: è decisivo il contenuto e la finalità del trattamento (sicurezza pubblica) e la normativa pubblicistica che disciplina l'attività.

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