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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21842/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La detenuta, sottoposta al regime del 41-bis, impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di svolgere un colloquio in videoconferenza con il marito, anch'egli sottoposto al 41-bis. Denunciava violazione dell'art. 41-bis e mancato bilanciamento tra il diritto ai rapporti affettivi e le esigenze di sicurezza, sostenendo che il Tribunale aveva fondato il diniego su fatti remoti e non su elementi concreti e attuali; inoltre affermava che le modalità del videocolloquio avrebbero preservato le esigenze di sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Sorveglianza abbia correttamente operato il bilanciamento tra il diritto all'affettività e le esigenze di sicurezza. La Corte ha richiamato il principio per cui il diritto ai colloqui, anche visivi, può essere riconosciuto quando il familiare è anch'egli sottoposto al 41-bis, ma tale diritto è subordinato alla prevalenza delle esigenze di sicurezza desumibili anche dal parere non vincolante della DDA. Il Tribunale aveva motivato il diniego con elementi concreti ritenuti tuttora attuali: ruolo apicale della ricorrente e del coniuge nel clan, capacità di scambiarsi messaggi criptati anche per lettera, e indicazioni di invio di messaggi in codice dal carcere. La Corte ha inoltre ricordato che il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel ribilanciamento delle esigenze se la motivazione non è viziata. Ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Riconosce che il diritto a mantenere rapporti affettivi rientra nel nucleo essenziale dei diritti del detenuto, ma tale diritto è soggetto a bilanciamento con le esigenze di sicurezza tipiche del regime differenziato e può essere escluso se prevalgono ragioni di sicurezza

  • Circolare DAP 02/10/2017

    Va applicata la regola del bilanciamento tra diritto all'affettività e esigenze di sicurezza; la circolare indica anche la possibilità, in linea di principio, di contatti telefonici o con strumenti audiovisivi ma richiede valutazione delle esigenze di sicurezza

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone Rv. 207944)

    Principio secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione discrezionale delle esigenze di sicurezza se la motivazione non è viziata

  • Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024 (Rv. 287288)

    In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi

    Conferma che il diritto ai colloqui visivi è fondamentale ma subordinato al bilanciamento con la sicurezza, e che, se prevalgono le esigenze di sicurezza, neppure strumenti audiovisivi possono supplire

  • Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023 (Rv.285574)

    Ribadisce che per l'ammissione ai colloqui con familiari anch'essi sottoposti al 41-bis è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza, anche attraverso il parere non vincolante della DDA

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita l'esame della Corte di Cassazione ai vizi di motivazione e di diritto espressi dall'art. 606: la Corte non può riformare la valutazione di merito se non è viziata

Massime di principio

  • Il diritto dei detenuti sottoposti al 41-bis a mantenere rapporti affettivi con familiari rientra nel nucleo essenziale dei diritti, ma è sempre soggetto a un giudizio concreto di bilanciamento con le esigenze di sicurezza pubblica
  • La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) può fornire un parere non vincolante che però ha rilevanza probatoria e va valutato dal giudice di sorveglianza nel bilanciamento; elementi che indicano ruolo apicale nel clan o uso di messaggi codificati possono giustificare il diniego
  • Il videocolloquio non è automaticamente una misura che elimina i rischi: se sussiste il concreto pericolo che venga usato per veicolare messaggi criptati o direttive, può essere escluso come qualsiasi altro colloquio visivo
  • Per negare i colloqui il giudice deve motivare con elementi concreti, attuali e percorribili (ruolo nel clan, scambi criptati, capacità di trasmettere ordini), e non basarsi esclusivamente su fatti remoti; la mancanza di attualità degli elementi può costituire motivo di censura
  • In Cassazione la valutazione del bilanciamento non può essere riformata se la decisione di merito è motivata e non viziata: il controllo è limitato a vizi di diritto e di motivazione, non alla sostituzione della valutazione di merito

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