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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40294/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che convalidava l'arresto e disponeva la custodia in carcere per esecuzione di mandato di arresto internazionale emesso dalla U.S. District Court - District of New York per reati di frode elettronica, riciclaggio e intralcio alla giustizia. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 714, comma 2 e 274 lett. b) c.p.p., e censurava mancanza o apparente motivazione, sostenendo che il provvedimento non indicava elementi concreti e attuali idonei a dimostrare una propensione effettiva alla fuga e che la misura cautelare era basata su presunzioni generiche e non su elementi specifici e collegati alla realtà di fatto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in materia di estradizione passiva, la valutazione del pericolo di fuga risponde a finalità diverse rispetto alle misure cautelari per giustizia interna e deve mirare a garantire l'efficace consegna della persona richiesta. L'ordinanza impugnata aveva motivato, seppur sinteticamente, il pericolo di fuga ancorandolo a elementi concreti quali la mancanza di radicamento dell'Ingenbleek sul territorio italiano (cittadino tedesco con interessi in Svizzera). La Corte di cassazione ha osservato che il ricorso era generico e non ha adeguatamente contestato la motivazione data dal giudice di merito. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con rinvio agli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 716 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base dell'applicazione della misura della custodia in carcere in esecuzione del mandato di arresto internazionale; la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego della misura alla luce della finalità di assicurare la consegna.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, nella procedura di estradizione passiva, l'unico rimedio avverso provvedimenti cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ne ricava i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base formale del motivo di cassazione (violazione di legge) ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità del motivo per genericità e mancata specificazione del vizio impugnato.

  • art. 714, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione delle misure; la Corte ha affermato che può essere dedotta l'inesistenza della motivazione ma non vizi logici nel procedimento di estradizione, e ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 274 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nel rapporto con la motivazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia indicato specifici profili di illegittimità riconducibili a questa norma.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al trattamento del ricorso (procedura di esame); non incide sul merito della valutazione cautelare nella decisione di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; dalla sua applicazione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine agli adempimenti di Cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Nella procedura di estradizione passiva la valutazione del pericolo di fuga è orientata alla garanzia della 'traditio' e può richiedere standard e considerazioni diverse rispetto alle misure cautelari per giustizia interna.
  • La mancanza di radicamento della persona richiesta sul territorio nazionale (residenza stabile, legami familiari/economici) costituisce un elemento concreto e rilevante per fondare il pericolo di fuga.
  • Il ricorso per cassazione in materia di estradizione è limitato a questioni di diritto e all'eventuale inesistenza o apparente della motivazione; non è ammessa la revisione estesa dei vizi logici o della valutazione prognostica del giudice di merito.
  • Motivi generici, non specifici e privi di confronto puntuale con la motivazione impugnata rendono il ricorso inammissibile.
  • Chi propone ricorso infondato o genericamente formulato in questa materia rischia, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni economiche quali la somma a favore della Cassa delle ammende.

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