Cassazione Penale, Sentenza n. 40294/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che convalidava l'arresto e disponeva la custodia in carcere per esecuzione di mandato di arresto internazionale emesso dalla U.S. District Court - District of New York per reati di frode elettronica, riciclaggio e intralcio alla giustizia. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 714, comma 2 e 274 lett. b) c.p.p., e censurava mancanza o apparente motivazione, sostenendo che il provvedimento non indicava elementi concreti e attuali idonei a dimostrare una propensione effettiva alla fuga e che la misura cautelare era basata su presunzioni generiche e non su elementi specifici e collegati alla realtà di fatto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in materia di estradizione passiva, la valutazione del pericolo di fuga risponde a finalità diverse rispetto alle misure cautelari per giustizia interna e deve mirare a garantire l'efficace consegna della persona richiesta. L'ordinanza impugnata aveva motivato, seppur sinteticamente, il pericolo di fuga ancorandolo a elementi concreti quali la mancanza di radicamento dell'Ingenbleek sul territorio italiano (cittadino tedesco con interessi in Svizzera). La Corte di cassazione ha osservato che il ricorso era generico e non ha adeguatamente contestato la motivazione data dal giudice di merito. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con rinvio agli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell'applicazione della misura della custodia in carcere in esecuzione del mandato di arresto internazionale; la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego della misura alla luce della finalità di assicurare la consegna.
Stabilisce che, nella procedura di estradizione passiva, l'unico rimedio avverso provvedimenti cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ne ricava i limiti del sindacato di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come base formale del motivo di cassazione (violazione di legge) ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità del motivo per genericità e mancata specificazione del vizio impugnato.
art. 714, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione delle misure; la Corte ha affermato che può essere dedotta l'inesistenza della motivazione ma non vizi logici nel procedimento di estradizione, e ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 274 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente nel rapporto con la motivazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia indicato specifici profili di illegittimità riconducibili a questa norma.
Richiamato in relazione al trattamento del ricorso (procedura di esame); non incide sul merito della valutazione cautelare nella decisione di cassazione.
Norma che consente la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; dalla sua applicazione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine agli adempimenti di Cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Nella procedura di estradizione passiva la valutazione del pericolo di fuga è orientata alla garanzia della 'traditio' e può richiedere standard e considerazioni diverse rispetto alle misure cautelari per giustizia interna.
- La mancanza di radicamento della persona richiesta sul territorio nazionale (residenza stabile, legami familiari/economici) costituisce un elemento concreto e rilevante per fondare il pericolo di fuga.
- Il ricorso per cassazione in materia di estradizione è limitato a questioni di diritto e all'eventuale inesistenza o apparente della motivazione; non è ammessa la revisione estesa dei vizi logici o della valutazione prognostica del giudice di merito.
- Motivi generici, non specifici e privi di confronto puntuale con la motivazione impugnata rendono il ricorso inammissibile.
- Chi propone ricorso infondato o genericamente formulato in questa materia rischia, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni economiche quali la somma a favore della Cassa delle ammende.
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