Cassazione Penale, Sentenza n. 3896/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi principali: (1) vizi di rito connessi alla ritenuta perentorietà del termine per il deposito delle conclusioni scritte nel giudizio cartolare d'appello (art. 23-bis legge n.176/2020): la difesa lamenta che la tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio in appello e il tardivo deposito delle conclusioni della Procura Generale avrebbero impedito il deposito tempestivo delle proprie conclusioni e la tempestiva eccezione di nullità; contesta inoltre il mancato rinvio in ragione dell'astensione dalle udienze. (2) Errata valutazione di merito sulla non applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.: si contesta che la Corte d'appello non abbia valutato correttamente le circostanze attenuanti (lite familiare, modesto allontanamento, collaborazione del ricorrente) e abbia travisato i fatti relativi alla distanza e al disvalore della condotta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: la notifica tardiva del decreto d'appello costituisce nullità a regime intermedio ma è intervenuta prima della perenzione del termine per il deposito delle conclusioni; entrambe le parti hanno depositato conclusioni tardive e la Corte territoriale ha correttamente escluso tali conclusioni dal giudizio, poiché nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito sono perentori e il deposito tardivo esime il giudice dal tener conto degli scritti ai fini della decisione (richiamo a giurisprudenza di legittimità). Pertanto l'eccezione di nullità sollevata nella memoria tardiva non poteva essere valorizzata. Quanto all'art. 131-bis cod. pen., la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione di merito della Corte d'appello: elementi come l'orario notturno, la distanza (circa 1 km), la possibilità di scelta nell'allontanamento (autorizzazione ad uscire 7-18) e la mancanza di prove a sostegno della giustificazione addotta dall'imputato giustificano il rigetto dell'esimente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23-bis, legge n. 176/2020
Nel rito a trattazione scritta (processo cartolare) il termine per il deposito delle conclusioni è da considerarsi perentorio; il deposito tardivo non può essere valutato ai fini della decisione e non legittima ex post l'inserimento di eccezioni tramite atti tardivi.
L'esimente della lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva del disvalore oggettivo e soggettivo della condotta; fattori quali l'orario, la gratuità dell'azione, la possibilità di scelta del momento e del luogo, e la mancanza di adeguata prova della giustificazione resa dall'imputato possono escludere l'applicazione dell'esimente.
Sezioni Unite, sentenza n. 42125 del 27/06/2024 (Cirelli), Rv. 287096
Sezioni Unite n. 42125 del 27/06/2024
Richiamata per ribadire che i vizi relativi ai termini per comparire e per il deposito delle conclusioni hanno natura di nullità a regime intermedio e che nel rito cartolare i termini per il deposito delle conclusioni sono perentori, con conseguente esclusione dei depositi tardivi dalla decisione.
Sez. 6, sentenza n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664
Sez. 6 n. 22919 del 24/04/2024
Confermato il principio secondo cui il deposito tardivo delle conclusioni nel rito a trattazione scritta esime il giudice dal considerarle ai fini della decisione.
Sez. 6, sentenza n. 18483 del 29/03/2022, Rv. 283262
Sez. 6 n. 18483 del 29/03/2022
Utilizzata per affermare che l'adesione del difensore a periodi di astensione non impone il rinvio dell'udienza cartolare quando il termine per la presentazione delle conclusioni scadeva anteriormente all'astensione; l'assenza del difensore alla trattazione cartolare non determina di per sé violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel rito a trattazione scritta (giudizio cartolare) i termini per il deposito delle conclusioni sono perentori: atti depositati oltre il termine non devono essere considerati e non possono, quindi, essere efficaci per sollevare eccezioni processuali tardive.
- La tardiva notificazione del decreto di citazione in appello configura una nullità a regime intermedio che deve essere fatta valere nel primo momento utile; tuttavia se l'eccezione viene sollevata solo in un atto tardivo escluso dal giudice, l'eccezione resta inutilizzabile.
- L'adesione del difensore a scioperi o astensioni non impone automaticamente il rinvio di udienze trattate in forma cartolare, soprattutto se i termini per il deposito degli atti difensivi sono scaduti prima del periodo di astensione.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è necessaria una valutazione concreta e motivata del disvalore oggettivo e soggettivo della condotta: elementi come orario (notturno), modalità dell'allontanamento, gratuità dell'azione, possibilità di scelta temporale e spaziale e la presenza o meno di prove a corredo delle giustificazioni addotte sono decisivi.
- Se entrambe le parti depositano conclusioni tardive, il giudice può escluderle entrambe dalla valutazione, neutralizzando ogni vantaggio derivante dal tardivo deposito della parte pubblica.
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