Cassazione Penale, Sentenza n. 15424/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trieste, emessa in definizione ex art. 444 c.p.p., sostenendo che il giudice non aveva provveduto ad irrogare nella parte dispositiva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a carico dell'imputato, pur trattandosi di reato previsto dall'art. 186 c.d.s., commi 2, lett. b) e 2-sexies.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di mesi sei era chiaramente indicata nella motivazione della sentenza e che l'esecuzione di tale sanzione doveva rimanere sospesa fino all'esito dei lavori di pubblica utilità. Tuttavia la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., aggiungendo la frase "applica all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei" prima delle parole che sospendono l'efficacia della sanzione amministrativa. Conseguentemente il ricorso del Procuratore Generale è stato rigettato. Decisione del 20 marzo 2026 (Cons. estensore Alessandro Ranaldi; Presidente Donatella Ferranti).
Norme richiamate
Riferimento alla procedura di definizione del processo mediante applicazione del rito abbreviato o del patteggiamento; il giudice deve comunque indicare tutte le conseguenze sanzionatorie della condotta, compresi gli effetti amministrativi, nella motivazione e nel dispositivo
Consente la rettifica del dispositivo della sentenza per errori materiali o omissioni formali; la Corte ha utilizzato questa norma per integrare il dispositivo aggiungendo l'applicazione espressa della sanzione amministrativa accessoria già indicata in motivazione
art. 186 cod. strada (commi 2, lett. b) e 2-sexies)
Individua il reato contestato (guida in stato di alterazione); prevede sanzioni penali e amministrative accessorie quali la sospensione della patente, che devono essere applicate e specificate nella decisione giudiziaria
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza indica chiaramente l'applicazione di una sanzione, ma il dispositivo la omette per errore formale, il rimedio è la rettifica del dispositivo ai sensi dell'art. 619 c.p.p., non la riforma della decisione nel merito
- Il Procuratore Generale può impugnare per omissione di sanzioni accessorie; il giudice d'appello verifica se si tratta di omissione formale o di reale difetto motivazionale
- Perché una sanzione amministrativa accessoria sia efficacemente applicabile è necessario che sia espressamente indicata nel dispositivo della sentenza; l'indicazione solo in motivazione può essere sanata con una correzione formale
- Quando la corte dispone l'esecuzione sospesa di una sanzione (es. fino al compimento di lavori di pubblica utilità), va chiaramente stabilito nel dispositivo l'effetto sospensivo per evitare incertezze esecutive
- Nelle procedure di definizione (art.444 c.p.p.) il giudice deve porre particolare attenzione alla corrispondenza tra motivazione e dispositivo per includere tutte le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge
- La rettifica del dispositivo è uno strumento pratico per garantire la completezza formale della sentenza senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione, quando l'omissione è meramente formale
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