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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24656/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto, disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Cosenza, della richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Lino Manna in relazione ai reati di falso ideologico (capi 31 e 32). Il ricorrente denunciava inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per l'omesso esame delle memorie difensive e della consulenza tecnica di parte con relativa documentazione, con violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse del ricorrente, rilevando che non si è verificato alcun pregiudizio processualmente rilevante (non essendo stata applicata alcuna misura coercitiva a suo carico). La Corte ha richiamato il principio per cui l'annullamento o la decisione sul giudicato cautelare non vincola automaticamente le altre fasi del processo principale e che l'interesse dell'indagato a impugnare è configurabile solo se dedotto concretamente (ad es. per finalità risarcitorie con motivazione specifica). Per conseguenza la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame; citata per indicare il grado cui era stato adito il riesame.

  • art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Articolo relativo ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazioni processuali) richiamato in relazione ai capi d'imputazione denunciati dal ricorrente.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali della motivazione del ricorso e della sua enunciazione; richiamato per la delimitazione del motivo effettivamente dedotto.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulla documentazione delle misure cautelari e sugli atti che devono essere valutati: il ricorrente denunciava la violazione per l'omesso esame di memorie e consulenze.

  • art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    Criteri relativi alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio ecc.); richiamati nelle pronunce di merito per spiegare i motivi del rigetto delle misure cautelari.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto della misura cautelare; la Corte ha distinto la valutazione della gravità indiziaria dalle esigenze cautelari effettive.

  • art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. (dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost.

    Corte costituzionale, sentenza n. 121 del 24/04/2009

    La sentenza della Corte Costituzionale ha eliminato la norma che imponeva al pubblico ministero di chiedere archiviazione in determinati casi dopo pronunce di legittimità sulla carenza di gravi indizi; la Corte qua richiamata conclude che la pronuncia della Cassazione sul compendio indiziario non ha effetto vincolante sul processo principale.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce che una pronuncia della Cassazione in materia cautelare vincola il giudice della cautela che deve pronunciarsi nel procedimento di rescissione, ma non i giudici di altri gradi o fasi del processo principale; richiamato per sottolineare l'autonomia delle fasi processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese e ad eventuali somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato nella specie con la condanna a pagare euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se non si è verificato alcun pregiudizio concreto per l'indagato (ad es. non è stata effettivamente applicata una misura coercitiva), manca interesse ad impugnare l'ordinanza del riesame e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La valutazione sulla gravità indiziaria compiuta in sede cautelare non vincola automaticamente le altre fasi del processo principale: procedimento cautelare e giudizio di merito sono autonomi e possono avere esiti diversi.
  • Per avere interesse ad impugnare finalizzato anche a future pretese risarcitorie (es. ingiusta detenzione) è necessario dedurre specificamente e con motivazione concreta il pregiudizio che deriverebbe dal mancato accoglimento del ricorso.
  • Lamentare omissioni istruttorie o vizio di motivazione (omesso esame di memorie o consulenze) è rilevante solo se si dimostra che tali omissioni hanno prodotto un pregiudizio processuale effettivo rispetto agli esiti della misura cautelare o del giudizio.
  • Le impugnazioni in materia cautelare sono soggette a limiti di preclusione: questioni decise con efficacia preclusiva in sede cautelare non possono essere riproposte nella stessa fase, ma ciò non impedisce la piena valutazione libera nel merito del processo principale.

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