Cassazione Penale, Sentenza n. 35234/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 16 giugno 2026, aveva applicato all’indagato, accusato di tentata estorsione, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25 giugno 2026 aveva respinto la richiesta di riesame. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione di legge e carenza o contraddittorietà della motivazione sull’applicazione del controllo elettronico, contestando che il Tribunale avesse ritenuto gli arresti domiciliari adeguati e, al contempo, imposto il braccialetto sulla base di richiami generici alla personalità dell’indagato e alla necessità di monitoraggio; 2) violazione degli artt. 275, comma 2, e 292 c.p.p., per mancata valutazione dell’idoneità di misure meno afflittive e per motivazione asseritamente congetturale, nonostante la difesa avesse sostenuto che la condotta riguardava esclusivamente la persona offesa; 3) violazione dell’art. 274, lett. c), c.p.p., per insussistenza o motivazione meramente presuntiva del pericolo concreto e attuale di reiterazione, dedotto come dipendente da rapporti preesistenti e non dimostrato dai precedenti esposti, dalle denunce e dai carichi pendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi reiterativi o manifestamente infondati. Sul primo motivo ha rilevato che il braccialetto elettronico costituisce una modalità esecutiva della misura cautelare cui accede e non è autonomamente impugnabile come aggravamento; ha inoltre considerato adeguata la motivazione del riesame sulle modalità dei fatti e ha escluso una contraddizione tra l’idoneità degli arresti domiciliari e il controllo elettronico. Ha respinto le censure relative alla scelta della misura e alle esigenze cautelari, osservando che il Tribunale aveva richiamato le modalità della ripetuta e violenta aggressione alla persona offesa per giustificare una misura privativa della libertà personale. Ha ritenuto legittimo fondare la prognosi di reiterazione anche sulle denunce e sui carichi pendenti, non essendo necessario che gli elementi valutati corrispondano ad altre condanne o a fatti già accertati giudizialmente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Decisione assunta il 16 settembre 2026.
Norme richiamate
Con le specifiche osservazioni svolte a pagina 5 dell’ordinanza impugnata il tribunale del riesame personale, ripercorse le modalità della ripetuta e violenta aggressione in danno della vittima Gagliardo, ha giustificato la scelta di una misura privativa della libertà personale.
La scelta della misura cautelare è ritenuta giustificata dalle concrete modalità della condotta e dalla gravità della ripetuta e violenta aggressione, in risposta alla censura sulla mancata considerazione di misure meno afflittive.
Con le specifiche osservazioni svolte a pagina 5 dell’ordinanza impugnata il tribunale del riesame personale, ripercorse le modalità della ripetuta e violenta aggressione in danno della vittima Gagliardo, ha giustificato la scelta di una misura privativa della libertà personale.
La motivazione sulla misura è stata ritenuta adeguata perché espone le modalità concrete dell’aggressione poste a fondamento della scelta cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Ne deriva affermarsi che la valutazione del pericolo di reiterazione non è necessariamente collegata ad altre condanne ovvero ad altri fatti di reato, potendo ricavarsi anche da mere denunce ovvero da ulteriori elementi che manifestino l’insofferenza dell’indagato al rispetto delle norme e delle disposizioni di legge; correttamente, pertanto, nel caso in esame il tribunale della libertà per motivare il pericolo di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. pen. faceva riferimento ai numerosi carichi pendenti gravanti sul ricorrente.
Per valutare il pericolo di reiterazione possono essere considerati denunce, carichi pendenti e altri comportamenti o atti concreti, anche se non sfociati in condanne o in accertamenti giudiziari, purché utilizzati nella valutazione della personalità e della prognosi cautelare.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il controllo elettronico associato agli arresti domiciliari costituisce una modalità esecutiva della misura cautelare e non un aggravamento autonomamente impugnabile.
- La compatibilità tra l’idoneità degli arresti domiciliari e l’applicazione del controllo elettronico non è di per sé contraddittoria: il giudice può motivare il monitoraggio a distanza richiamando le concrete modalità di commissione dei fatti.
- La scelta di una misura cautelare privativa della libertà personale può essere giustificata, ai fini dell’adeguatezza, dalle modalità concrete e dalla gravità della condotta contestata.
- Ai fini della prognosi di pericolosità e del pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., possono essere valutati denunce, carichi pendenti e comportamenti o atti concreti anche non seguiti da condanna o da accertamento giudiziario.
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