Sentenza n. 1756/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 22 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata il 22 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha adottato, in data 11 febbraio 2026, un provvedimento di conferma dell'interdittiva antimafia gravante sulla società. A seguito di tale sopravvenienza, la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 9 marzo 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. L'amministrazione non si è opposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'adozione del provvedimento di conferma dell'interdittiva antimafia ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'originario silenzio-inadempimento; la dichiarazione della ricorrente e la mancata opposizione dell'amministrazione hanno confermato l'assenza di un interesse residuo alla pronuncia di merito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
Il giudizio avverso il silenzio è soggetto a una decisione di merito soltanto se permane un interesse concreto e attuale; nel caso esaminato, la sopravvenuta adozione del provvedimento e la dichiarazione della parte hanno determinato l'improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto o comunque definisce il procedimento, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione sul silenzio.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non contestata dall'amministrazione resistente, consente al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio.
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