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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38365/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione dagli arresti domiciliari. Con unico motivo ha denunciato errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la difesa, la causa di non punibilità sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio ed era stata chiesta in discussione; la condotta sarebbe stata di minima offensività perché l'imputato era stato rinvenuto a brevissima distanza dall'abitazione da cui poteva allontanarsi fino a una certa ora, si era solo trattenuto nei pressi della propria abitazione, non aveva incontrato pregiudicati e non era già incorso in violazioni delle prescrizioni della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., non dedotta nei motivi di appello, non può essere proposta per la prima volta in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., quando la norma era già vigente alla data della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che, in assenza di una specifica richiesta, sul giudice di merito non grava un obbligo di pronunciare comunque sulla causa di esclusione della punibilità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata già prospettata in appello, quando la norma era già vigente al momento della decisione di merito.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclude la proposizione in cassazione di questioni nuove che non siano state dedotte nei motivi di appello, nel caso in cui la disciplina invocata fosse già operante alla data della sentenza impugnata.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione dagli arresti domiciliari, reato per il quale l'imputato era stato condannato in appello.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di merito; se la relativa questione non è stata proposta in appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando la disposizione era già vigente al momento della decisione impugnata.
  • In assenza di una specifica richiesta della parte, il giudice di merito non ha un autonomo dovere di esaminare d'ufficio la particolare tenuità del fatto.
  • La proposizione di una questione nuova in cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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