Cassazione Civile, Sentenza n. 32041/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune di Napoli ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione di primo grado che aveva accolto l'impugnazione della contribuente (Clear Channel) relativa al silenzio-rifiuto su istanze di rimborso per canoni/imposte pagati per l'installazione di mezzi pubblicitari (anni 2009-2013). Il ricorso in Cassazione deduceva due vizi: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (divieto di nova in appello), per avere la CTR ritenuto la deduzione introdotta in appello (richiamo alla l. 208/2015, art. 1, comma 739) come nuova ricostruzione non consentita; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 (obbligo di specificità dei motivi di appello), per avere la CTR ritenuto i motivi di appello aspecifici rispetto alle motivazioni di primo grado. Sul piano sostanziale la controversia riguardava la qualificazione delle somme (imposta comunale sulla pubblicità - ICP - vs. canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari - CIMP), l'applicazione di maggiorazioni tariffarie (rinvio a l. 27/12/1997, n. 449, art. 11, comma 10) e i limiti di applicazione del canone ai sensi del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 62.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (i) l'evocazione in appello della novella normativa (l. 208/2015, art. 1, comma 739) non costituiva una nova proibita poiché si trattava di un argomento di diritto non idoneo a mutare la "quaestio facti" o la causa petendi e poteva essere dedotto in gravame; (ii) la contestazione della ricostruzione fattuale e giuridica alternativa operata dalla pronuncia di primo grado rientrava nella specificità richiesta dall'art. 53, dovendosi valutare l'atto di appello nel suo complesso. La sentenza impugnata della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame, secondo i principi di diritto esposti; la cassazione è disposta anche con riguardo alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
divieto dei "nova" in appello
Il divieto di nova riguarda le allegazioni che modificano la causa petendi o introducono nuova quaestio facti; non impedisce deduzioni giuridiche che non mutano i fatti in contestazione e non costituiscono nuova domanda
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
specificità dei motivi di appello
La specificità va valutata restrittivamente ma tenendo conto dell'atto di appello nel suo complesso: sono ammissibili riproposizioni e controdeduzioni che, nel loro insieme, manifestano la volontà di contestare la decisione di primo grado e ne esprimono critiche anche implicite
l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 739
Norma richiamata dal Comune quale "novella interpretativa"; la Corte ha ritenuto che il richiamo a tale disposizione in appello fosse un argomento giuridico ammissibile se non mutava la questione di fatto
l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10
Citata in relazione alla legittimità della maggiorazione del 20% applicata alla tariffa imposta/canone; la questione è parte della disputa sulla corretta parametrazione della tariffa
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62
Norma che disciplina il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e pone limiti percentuali rispetto alla tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP); centrale nella discussione sulla corretta qualificazione dei pagamenti e sui limiti di incremento tariffario
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Riferimento normativo all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), utilizzato per la qualificazione delle somme reclamate in rimborso
Massime di principio
- Il divieto di "nova" in appello (art. 57 d.lgs. 546/1992) va applicato solo alle deduzioni che modificano la causa petendi o introducono nuovi fatti: nuove argomentazioni di diritto che non alterano la "quaestio facti" sono ammissibili in appello.
- Nel giudizio relativo al silenzio-rifiuto il contribuente è attore sostanziale e grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a fondamento della domanda; le difese dell'Amministrazione sostanzialmente restano "difese" e possono essere sollevate anche in appello salvo il limite del giudicato.
- L'obbligo di specificità dei motivi di appello (art. 53 d.lgs. 546/1992) deve essere interpretato alla luce del contenuto complessivo dell'atto di gravame: le critiche possono emergere dalle premesse, dalla parte espositiva e dalle conclusioni nel loro insieme, non solo da formule puntuali.
- Se si introduce in appello un richiamo normativo 'interpretativo' intervenuto dopo il primo grado, documentarne la correlazione con le argomentazioni svolte in primo grado aiuta a dimostrare che non si tratta di nova ma di chiarimento giuridico coerente con la causa petendi originaria.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica attribuita dal primo giudice (es. ICP vs. CIMP), l'appello deve indicare chiaramente quali profili fattuali e giuridici si ritengono erronei e come la diversa qualificazione incide sul diritto al rimborso.
- Prassi consigliata: nel primo grado esporre compiutamente sia i fatti sia le possibili qualificazioni giuridiche alternative; in appello esplicitare puntualmente le doglianze contro la motivazione del primo giudice, mostrando la continuità o il rapporto con eventuali successivi interventi normativi.
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