Cassazione Penale, Ordinanza n. 10212/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello resta ferma, con conferma sostanziale della condanna per il reato contestato e del trattamento sanzionatorio già definito nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva condannato per violazione dell'art. 387-bis c.p. Il difensore ha dedotto: 1) erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza di dolo e la carenza di offensività della condotta; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto; 3) inosservanza dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di una censura già proposta in appello e già disattesa con motivazione congrua; gli altri motivi sono stati giudicati manifestamente infondati, poiché la Corte territoriale aveva escluso sia la particolare tenuità del fatto, valorizzando la pervicacia della condotta nonostante l'opposizione delle persone offese, sia le attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivamente valutabili e l'irrilevanza, a tali fini, della giovane età e dell'incensuratezza dell'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della doglianza difensiva; la Corte non ne ha ravvisato un erroneo richiamo applicativo né un difetto di dolo nel caso concreto, ritenendo la censura già esaminata e disattesa in appello.
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta presenti connotati di pervicacia e persista nonostante l'opposizione delle persone offese.
Le attenuanti generiche possono essere escluse in mancanza di elementi positivi valorizzabili; la sola giovane età o l'incensuratezza dell'imputato non sono, di per sé, decisive per il loro riconoscimento.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre pedissequamente una censura già devoluta in appello e motivatamente respinta dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta dell'imputato mostri persistenza, ostinazione o pervicacia, soprattutto se attuata nonostante l'espresso dissenso della persona offesa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito evidenzia l'assenza di elementi favorevoli concretamente apprezzabili; la giovane età e la mera incensuratezza non impongono automaticamente il loro riconoscimento.
- In presenza di motivazione congrua del giudice di appello, la Corte di cassazione non può rivalutare il merito della valutazione probatoria o della graduazione del trattamento sanzionatorio, ma verifica solo la tenuta logico-giuridica della decisione.
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