Cassazione Penale, Ordinanza n. 41269/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità. Ha sostenuto che il tentativo di sottrazione della collanina, seguito da violenza, sarebbe stato posto in essere dal solo coimputato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, la quale aveva invece ritenuto provato che l'azione predatoria fosse stata previamente concertata tra autore materiale e imputato: i due si erano avvicinati insieme alla vittima, l'avevano fermata con un pretesto e poi erano fuggiti insieme; durante la consumazione, dunque, il ricorrente aveva rafforzato il proposito criminoso concordato con il complice.
Norme richiamate
La genericità del motivo e il mancato confronto con la decisione impugnata conducono all'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo solo assertivo e generico, senza misurarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ricostruzione fattuale e probatoria effettuata dal giudice di merito; la mera diversa lettura dei fatti, non accompagnata da critica alla motivazione, non è sufficiente.
- In una condotta predatoria realizzata da più soggetti, la partecipazione dell'agente può essere desunta anche da un previo accordo criminoso e da comportamenti concomitanti che mostrino rafforzamento del proposito delittuoso e fuga congiunta dopo l'azione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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