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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27093/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dal difensore e notificata/accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato le spese del giudizio di legittimità, come richiesto nell'atto di rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasceva da una fattura n. 6 del maggio 2006 per euro 3.600 emessa da una società di costruzioni. Un soggetto aveva chiesto in primo grado l'accertamento dell'insussistenza di un contratto tra le parti e, conseguentemente, l'accertamento negativo del credito portato dalla fattura, proponendo anche opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva accolto tali domande, ma la Corte d'appello, in riforma, aveva rigettato sia la domanda di accertamento negativo sia l'opposizione a decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza di appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; tuttavia, prima dell'adunanza camerale, depositava atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., sottoscritto dalla parte e dal difensore e accettato dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore ed essere notificata alla controparte, la quale deve accettarla.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta in modo rituale prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • La ritualità della rinuncia richiede la sottoscrizione della parte e del difensore e la comunicazione alla controparte con relativa accettazione.
  • In presenza di espressa richiesta contenuta nell'atto di rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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